Mobilità personale scolastico: precisazioni su trasferimenti interprovinciali
In risposta a numerosi quesiti pervenuti, il Miur ha emanato una nota contenente alcuni chiarimenti relativi alla mobilità interprovinciale del personale, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013.
Oggetto di chiarimento è l’introduzione, nell’art. 2, comma 2 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 29 febbraio 2012, del divieto per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, nonché l’esclusione dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI, previo possesso dei requisiti previsti.
I quesiti riguardano il raffronto di tale norma con l’art. 7, comma 1, punto V, terz’ultimo capoverso, in cui anche per l’a.s. 2012/13 è ribadita l’ esclusione dal diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali per il personale che assiste un genitore in situazione di gravità.
Al riguardo, con nota 27 marzo 2012 prot. n. 2218 si fa notare che non sussiste alcuna contraddizione tra le due disposizioni del predetto contratto.
Infatti l’una si riferisce alla possibilità per il personale interessato di partecipare ai trasferimenti per altra provincia senza dover rispettare il vincolo quinquennale, l’altra invece attiene all’impossibilità per la stessa categoria di personale, di usufruire, all’atto della presentazione della domanda di trasferimento interprovinciale, della precedenza sulle altre categorie di personale.