Tirocinio Formativo Attivo: chiarimenti
In risposta a numerosi quesiti pervenuti, in data 2 marzo 2012 il Miur ha apportato un’integrazione al comunicato stampa del 27 febbraio scorso relativo ai Tirocini Formativi Attivi, fornendo alcune importanti precisazioni.
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Chi, entro l’anno accademico 2010/2011, era in possesso di una delle lauree previste, ma non ha ancora completato il percorso con gli esami o i crediti richiesti, potrà, senza limiti di anno accademico, acquisire i crediti o gli esami necessari per poi partecipare alle prove di accesso al TFA che saranno bandite di anno in anno.
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Allo stesso modo, chi, nell’anno accademico 2010/2011, era iscritto a uno dei percorsi di laurea previsti, potrà partecipare alle prove di accesso al TFA una volta in possesso dei requisiti necessari (laurea e crediti o esami).
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Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto 11 novembre 2011 ("congelati SSIS"), ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.