Erogazione piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui ipotecari

La Direzione Generale dell’INPS con la circolare n. 123 del 18.10.2012, ha fornito, alle varie sedi periferiche, indicazioni sulle disposizioni normative e procedurali che regolano l’erogazione dei prestiti e mutui nonché le istruzioni contabili nell’ambito delle gestioni ex INPDAP - INC - Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – e INA - Gestione per l’assistenza magistrale.



Riportiamo i punti salienti della circolare Inps 18 ottobre 2012 n. 123.

Come è noto, con legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stata istituita la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (all’art. 1, comma 245) e con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, n. 463 del 28 luglio 1998 sono state emanate le relative norme regolamentari.

L’art. 1, primo comma, del D.M. 463/1998 stabilisce che la Gestione unitaria provvede:

a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;

b) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;

[… ]

f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari”.

Il D.M. 463/1998 stabilisce, inoltre, che per la concessione delle prestazioni creditizie e la definizione delle relative modalità di erogazione, l'Istituto adotti, con delibera del consiglio di amministrazione ed in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, appositi criteri nei quali potranno anche essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio e/o ai motivi addotti a fondamento della richiesta.

La Gestione unitaria ha propria autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria; le entrate sono costituite dal contributo obbligatorio degli iscritti (pari allo 0,35% della retribuzione per gli iscritti in attività di servizio e lo 0,15% della pensione per gli iscritti pensionati), dagli interessi dei prestiti e dei mutui ipotecari concessi, dal contributo per spese di amministrazione e dal premio compensativo dei rischi delle operazioni di credito.

Dall’anno 2007, la Gestione unitaria eroga le proprie prestazioni creditizie non solo agli iscritti in attività di servizio, ma anche ai pensionati; infatti con il D.M. 7 marzo 2007 n. 45, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato consentito ai pensionati, già dipendenti pubblici, “iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’Inpdap” di iscriversi alla predetta Gestione unitaria.

I vigenti regolamenti ai quali far riferimento per l’erogazione dei mutui ipotecari e dei prestiti (piccoli prestiti e prestiti pluriennali) sono stati approvati rispettivamente con determinazione presidenziale n. 362 e 363 del 23 settembre 2011 e sono in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2011.

 

Mutui ipotecari

La domanda di mutuo per l’acquisto di unità abitativa da adibire a prima casa deve essere redatta, a pena di nullità, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it e deve essere inviata dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno, all’Ufficio Provinciale o Territoriale INPS Gestione ex Inpdap, territorialmente competente (la competenza è determinata dall’ubicazione dell’abitazione oggetto della richiesta di mutuo).

Attualmente la domanda deve essere trasmessa in modalità cartacea con raccomandata con ricevuta di ritorno, tuttavia nell’ambito del processo di telematizzazione dei servizi dell’Istituto fra breve sarà introdotta la presentazione della domanda esclusivamente per via telematica (cfr. art. 1, comma 3, vigente regolamento mutui e determinazione presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012).

Le domande di mutuo devono essere corredate di tutta la documentazione prevista dal citato vigente regolamento. Il competente Ufficio Provinciale o Territoriale rigetta le domande con documentazione incompleta.

L’applicativo informatico in uso per l’erogazione dei mutui è Mutui ipotecari edilizi SIN.

 

Piccoli prestiti e prestiti pluriennali

Le domande di piccoli prestiti (annuali, biennali, triennali e quadriennali) e di prestiti pluriennali diretti (quinquennali o decennali) devono essere redatte, a pena di nullità, utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it e devono essere presentate al competente Ufficio Provinciale o Territoriale dell’INPS gestione ex Inpdap, per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza se il richiedente è un iscritto in servizio, ovvero direttamente se il richiedente è un iscritto pensionato.

Le domande sono prese in esame e istruite dal competente Ufficio Provinciale o Territoriale per la conseguente erogazione del prestito in base all’ordine cronologico di presentazione e solo qualora risultino conformi ai criteri indicati nel citato vigente regolamento e complete della relativa documentazione di volta in volta tassativamente richiesta.

Nel caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento, il competente Ufficio Provinciale o Territoriale invierà all’iscritto richiedente apposita comunicazione di rigetto, con l’indicazione della motivazione.

L’applicativo informatico in uso per l’erogazione dei prestiti è Prestiti SIN.

Attualmente la domanda, a parte l’esperienza dei piccoli prestiti agli iscritti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, deve essere trasmessa in modalità cartacea; tuttavia nell’ambito del processo di telematizzazione dei servizi dell’Istituto, fra breve, sarà introdotta la presentazione della domanda esclusivamente per via telematica (cfr. sesto capoverso della premessa al vigente regolamento prestiti e determinazione presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012).

 

Piccoli prestiti – Gestione ex ENAM

I piccoli prestiti a favore degli iscritti all’Assistenza Magistrale (ex Enam) in attività di servizio consistono nella concessione di prestiti di importo non eccedente due mensilità, ad un tasso del 2,5 %.

La concessione di un nuovo prestito è subordinata all’estinzione di quello precedente. Non è consentito il cumulo con piccoli prestiti concessi da altri Enti. Il prestito può essere richiesto per specifiche motivazioni.

La domanda, in attesa della revisione della linea di attività, va presentata alla Direzione centrale Credito e Welfare – gestione ex INPDAP, corredata dalla documentazione comprovante la necessità del prestito, con riferimento ad una delle motivazioni previste.

La linea di attività in esame è disciplinata dall’art. 25 dello Statuto dell’ex Enam, nonché dalla legge 21 febbraio 1963, n. 360, recante l’Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'art. 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656.

 

Raffaele Manzoni