Intesa insegnamento religione cattolica: fase transitoria
Il Miur ha fornito alcune precisazioni per l'attuazione della fase transitoria, in vista della messa a regime delle nuove disposizioni sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, introdotte dall’Intesa sottoscritta il 28 giugno 2012 tra il Miur e la Conferenza episcopale italiana.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che dà esecuzione all'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana. Le relative disposizioni si applicano integralmente a partire dall'anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, ma producono effetti dal corrente anno scolastico 2012-13, sui rapporti di lavoro instaurati successivamente all’entrata in vigore (31 ottobre 2012).
Con nota 6 novembre 2012 prot. n. 2989 il Miur fornisce alcune precisazioni per l'attuazione della fase transitoria.
I nuovi profili di qualificazione professionale sono in gran parte identici per gli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado di scuola. Ogni docente di religione cattolica dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) un titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) l'attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
c) una laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
Le prime due tipologie di titoli di qualificazione erano già presenti nel regime previgente; la terza tipologia corrisponde al nuovo ordinamento degli istituti superiori di scienze religiose e sostituisce alcuni titoli precedentemente previsti nello stesso ambito disciplinare ed oggi non più rilasciati, come il diploma accademico di magistero in scienze religiose e il diploma di scienze religiose. Scompare inoltre, rispetto al passato, la possibilità di accedere all'insegnamento della religione cattolica con il possesso congiunto di una qualsiasi laurea civile o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e del citato diploma di scienze religiose, rispettivamente nelle scuole secondarie e nelle scuole primarie e dell'infanzia.
Solo nelle scuole dell'infanzia e primarie, in continuità con il passato, è consentito che l'insegnamento della religione cattolica sia impartito anche da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana e attestata dall'ordinario diocesano.
Particolare attenzione, nella scuola dell'infanzia e primaria, richiede la condizione degli insegnanti della sezione o della classe che possono impartire l’insegnamento della religione cattolica, se disponibili e idonei, come previsto fin dall'inizio dal punto 2.6 del DPR 751/85. Essi potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell'insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell'idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall'ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo DPR 175/12.