Mobilità tra personale delle università ed enti pubblici di ricerca
Il Ministro Profumo ha firmato il decreto che consente a professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un’università.
Lo ha reso noto il Miur con un comunicato stampa del 29 marzo 2013. L’obiettivo è favorire l’osmosi delle esperienze tra enti e atenei, aprendo barriere e creando un sistema della ricerca italiano più competitivo, meno frammentato e più capace di misurarsi in Europa.
Le singole convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari. Per il periodo di durata delle convenzioni, ai soggetti interessati viene riconosciuto il trattamento economico e previdenziale in godimento presso l’ente o ateneo di appartenenza.
Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi. Per il periodo di durata della convenzione non ne potranno essere stipulate altre che riguardino la stessa persona, né sarà possibile avviare procedure per la copertura della posizione ricoperta dallo stesso lavoratore interessato dalla convenzione.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, i ricercatori di ruolo degli enti di ricerca possono essere conteggiati in proporzione all’attività didattica svolta presso l’ateneo; agli stessi fini i professori e i ricercatori universitari sono conteggiati in proporzione all’attività didattica svolta presso l’ateneo.
Il decreto si applica agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca.