Retribuzioni personale scolastico
Il Miur ha fornito indicazioni su alcune particolari situazioni contrattuali derivanti da disposizioni del vigente C.C.N.L., ai fini di una loro gestione omogenea delle retribuzioni al personale della scuola e per evitare comportamenti difformi da parte delle istituzioni scolastiche.
In particolare la nota 18 dicembre 2013 prot. n. 13650 si sofferma sui seguenti aspetti:
- il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica, e del sabato qualora risulti giorno libero. In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio;
- la normale decorrenza iniziale dei contratti di supplenza coincide con l’effettivo primo giorno di servizio del supplente e con la contestuale firma del relativo contratto, con le parziali eccezioni del caso dei contratti decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico cui si dà luogo alla decorrenza del 1° settembre anche se tale giorno ricada di domenica e dei casi in cui la disciplina della proroga contrattuale implichi che il successivo periodo contrattuale si trovi ad iniziare con giorno festivo o libero dalle lezioni;
- anche al personale con contratto a tempo determinato, dopo 3 anni di servizio, spettano 32 giorni lavorativi di ferie;
- qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo viene costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.