Centri d'istruzione per gli adulti: in Gazzetta il Regolamento
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento sulla ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a partire dall'anno scolastico 2013-2014.
Il regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2013, detta le norme generali per la graduale ridefinizione, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali, in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
La ridefinizione riguarda i Centri nei quali sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 e comunque entro l'anno scolastico 2014-2015, i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena.
I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in:
- percorsi di primo livello, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione;
- percorsi di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
- percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.
Ai Centri possono iscriversi:
- gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Resta comunque ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.
- coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
- per frequentare i percorsi di secondo livello, gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.