Istruzione universitaria e certificazioni titoli di studio

In data 5 febbraio 2013 il Miur ha emanato il decreto n. 201, con il quale si è proceduto ad adeguare ai parametri condivisi a livello europeo il modello e le linee guida per la compilazione del Diploma Supplement, documento integrativo del titolo di studio universitario, che riporta le principali indicazioni relative al curriculum.

 

L’ordinamento universitario di cui al D.M. 270/2004 prevede, all’art. 11 c. 8, che i  regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato viene contraddistinto con il termine “Diploma supplement”. Il Miur ha emanato il decreto 5 febbraio 2013 n. 201 con il quale si è proceduto ad adeguare le precedenti linee guida per la compilazione del suddetto certificato (indicate nel DM 30.1.2013 n. 47),  a quelle condivise a livello europeo, per dare indicazioni omogenee alle Università nella compilazione e nel rilascio del documento e per il rispetto dei criteri definiti dal decreto sull’autovalutazione, l’accreditamento iniziale e periodico e sulla valutazione. Le disposizioni contenute nel citato decreto 201/2013  si applicano ai fini:

  • del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari,
  • della valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali, agli Istituti universitari ad ordinamento speciale, alle Università non statali legalmente riconosciute, alle Università telematiche,

e sono espletate in base ai seguenti indicatori:

  • accreditamento iniziale: autorizzazione da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico - finanziaria di cui agli allegati A e B al decreto;
  • accreditamento periodico:  verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di cui all'allegato C al decreto;
  • valutazione periodica da parte dell'ANVUR (Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca),  volta a misurare l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca e dell'Assicurazione di Qualità in relazione agli indicatori di cui agli allegati E e F al decreto;
  • verifica delle sedi, per valutare  l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università;
  • corsi di studio:  corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Sono definiti "corsi a distanza" i corsi di studio le cui attività formative si svolgono mediante sistemi telematici per almeno due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU).

Come detto in precedenza, il  Diploma Supplement (DS) è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore. Il DS fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente secondo un modello standard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

Raffaele Manzoni