Supplenze brevi: nuovi modelli di contratto

Il Miur ha diffuso i nuovi modelli per l’individuazione del personale docente, educativo, ata e di religione cattolica destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze validi a decorrere dal 1° gennaio 2013.



Con nota 5 febbraio 2013 prot. n. 939 il Miur ha diffuso i nuovi modelli per l’individuazione del personale scolastico destinatario di  contratti di lavoro a tempo determinato e la conseguente stipula del contratto di lavoro, validi a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le seguenti tipologie di posti:

  • Contratto N19, per posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre e sino al termine delle lezioni;
  • Contratto N01, per disponibilità relative a supplenze brevi e saltuarie;
  • Contratto N20, per posti disponibili per l’intero anno, in attesa dell’avente titolo,
  • Contratto N21, per la copertura di ore eccedenti l’orario d’obbligo.

 

Per quanto stabilito dall’art. 25 del C.C.N.L./2007  del personale scolastico, sono esplicitate le cause di risoluzione , senza preavviso, del contratto di lavoro per i contratti di lavoro a tempo determinato che così si riassumono:

 

  • mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti,
  • annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto,
  • il mancato possesso dei requisiti,
  • l’accertata non idoneità all’insegnamento,
  • il rientro del titolare del posto (nel caso delle supplenze brevi e saltuarie.

 

Altra precisazione contenuta nello schema del contratto di lavoro è la seguente: …….la  liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute è effettuata dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto”.

Questa ultima precisazione riguardante il pagamento delle ferie, a decorrere dal 1° gennaio 2013,  è stata contestata da alcune sigle sindacali sostenitrici che tale disposizione debba andare in vigore  dal 1° settembre 2013.

Si ricorda che la legge di stabilità (228/2012), ha previsto (art.1 commi 54, 55, 56) che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” .