Assegno nucleo familiare: modalità di computo del reddito
L’Inps ha diramato un messaggio contenente alcuni chiarimenti in merito alle modalità di computo del reddito ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, alla luce dell’introduzione dell’IMU.
In particolare viene richiesto se l’introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere dall’anno 2012 che ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati, comporti o meno una modifica degli attuali criteri di computo dei redditi derivanti da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano la natura di redditi assoggettabili all’IRPEF.
Fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura dell’ANF occorre considerare il “reddito complessivo assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”, si ricorda che il reddito “assoggettabile” all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente “assoggettato”.
Pertanto con messaggio 14 giugno 2013 n. 9710 l’Inps chiarisce che l’introduzione dell’lMU non determina alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo.
In merito alle richieste di ANF per il periodo 1.7.2013/30.6.2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012, dovranno, quindi, continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all‘IRPEF.