Trattenute di legge su TFS: chiarimenti Inps

L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle numerose richieste pervenute di interruzione e di restituzione, anche da parte di personale in regime di Tfr, della trattenuta previdenziale obbligatoria nella misura del 2.50% della retribuzione contributiva utile ai fini del Tfs.

 

Con messaggio 21 giugno 2013 n. 10065 l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle numerose richieste pervenute di interruzione e di restituzione, anche da parte di personale in regime di Tfr,  della trattenuta previdenziale obbligatoria nella misura del 2.50% della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, a seguito della illegittimità costituzionale dell’art. 12, co.10, del decreto Legge  31 maggio 2010, n. 78,  riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’ 8 -11 ottobre 2012.

Giova ricordare che il D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, aveva previsto, all’art. 12, co. 10, che dall’1.1.2011,  i “trattamenti di fine servizio” dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sarebbero stati disciplinati dall’art. 2120 del codice civile; pertanto,  l’accantonamento complessivo ai fini della liquidazione della c.d. “buonuscita” non sarebbe stata più calcolato in misura del 9,60% sull’80% della retribuzione (gravante per il 7,10% sul datore di lavoro e per il restante 2,50% sul lavoratore), bensì in misura al 6,91% dell’intera (100%) retribuzione e, quindi, la relativa trattenuta andava   posta interamente a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, a decorrere dall’1 gennaio 2011, i dipendenti pubblici non avrebbero più dovuto pagare la ritenuta del 2,50%. Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 223/2012  aveva  dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, co. 10, del decreto legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non escludeva l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva.

Allo scopo di evitare l’aggravio erariale che sarebbe scaturito dalla decisione della Consulta, il legislatore disponeva , con l’art. 1, commi 98 -101, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha recepito i contenuti del decreto legge n. 185/2012, decaduto senza conversione in legge e che contiene disposizioni per l’attuazione della citata Sentenza della Corte Costituzionale, l’abrogazione dell’art. 12, co.10, del citato decreto legge n.78/2010 a decorrere dall’1.1.2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 (ora abrogato), per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1° gennaio 2011 e il  30 ottobre 2012. Tale normativa ha disposto, altresì, l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,50% della retribuzione contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1032.

Nel messaggio n. 10065 del 21.6.2013, l’Inps precisa, nuovamente, che l’abrogazione dell’art.12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 ha determinato, di fatto, il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.  Ne consegue che , per i dipendenti in regime di TFS in servizio ovvero per quelli cessati, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, co. 10, del decreto Legge n.78/2010, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane comunque dovuto anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010. Per il personale dipendente pubblico in regime di TFR non trovano applicazione né la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l’art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012, in considerazione del fatto che tale personale non è stato mai coinvolto dalla norma dichiarata illegittima e, pertanto, si applica  la disciplina sulle modalità di estensione, finanziamento ed erogazione  del TFR contenuta nell’art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 e nel d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Raffaele Manzoni