Assegnazione dirigenti e docenti in compiti connessi con l'autonomia scolastica a.s. 2013/14
Il Miur ha reso note, come ogni anno, le procedure per l’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti in compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Per effetto delle novità introdotte dalla legge 228/2012, per l’a.s. 2013/14, il contingente di personale da utilizzare è fissato in 150 unità anziché 300. Nota redazionale a cura di Raffaele Manzoni.
Con circolare 14 maggio 2013 n. 14 il Miur ha reso note, come ogni anno, le procedure per l’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti in compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Per effetto delle novità introdotte dalla legge 228/2012, per l’a.s. 2013/14, il contingente di personale da utilizzare è fissato in 150 unità anziché 300. La ripartizione dei posti è indicata nell’allegato n. 1 alla circolare.
Presentazione delle domande
Può essere formulata domanda ad un solo ufficio centrale o regionale entro il termine del 28 maggio 2013 (cfr. fac simile).
Gli aspiranti all’assegnazione dovranno dimostrare di essere in possesso in possesso di particolari attitudini e propensioni professionali per lo svolgimento dei compiti di supporto all'autonomia che richiedono, in particolare:
- motivazione professionale nella gestione dei processi innovativi in atto nella scuola,
- attitudini nel porre in essere attività progettuali e promozionali in specifici settori dell’autonomia scolastica;
- capacità di lavorare in gruppo e di assunzione di relative responsabilità;
- approfondita conoscenza degli ordinamenti scolastici e delle riforme in corso.
I candidati, inoltre, dovranno essere in possesso di specifici titoli, tra i quali:
- titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;
- titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali;
- titoli professionali: incarichi svolti all'interno dell'amministrazione dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono coinvolti Università, Invalsi, Ansas, centri di ricerca e formazione, ecc.
Sarà cura di un’apposita Commissione costituita presso ciascun ufficio procedere alla valutazione dei titoli dei partecipanti e sottoporre gli stessi ad un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali e delle competenze possedute.
Al termine verrà stilata una graduatoria finale che verrà affissa all'albo dell'ufficio; ciascun ufficio, inoltre, ne invia copia, con e-mail, all'indirizzo della Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione (pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) per l'inserimento nella rete Intranet e nel sito Internet del Miur.
Il comando avrà la durata massima di due anni scolastici. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo. Qualora il collocamento fuori ruolo, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo e in posizione di comando si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati, anche per il personale assegnato presso gli uffici centrali, dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente in relazione, rispettivamente, alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.
L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all'ufficio che valuterà la richiesta.
Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da parte dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
Raffaele Manzoni