Conferma incarichi di presidenza a.s. 2013/14

Il Miur ha trasmesso la direttiva concernente la conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie di secondo grado e negli istituti educativi per l’anno scolastico 2013/2014. Servizio redazionale a cura di Raffaele Manzoni.

Con nota 24 maggio 2013 prot. n. 5127 il Miur trasmette la direttiva 24 maggio 2013 n. 20, che disciplina la conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie di secondo grado e negli istituti educativi per l’anno scolastico 2013/2014.

 

Presentazione delle domande

Gli aspiranti alla conferma dell'incarico debbono presentare domanda, in carta semplice (vedi fac-simile riportato nel seguito), all'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio scolastico provinciale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 28 maggio al 14 giugno 2013.

Nella domanda occorre indicare:

  • il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all'anno scolastico 2005/2006,

  • le sedi preferite e le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti desiderino essere assegnati,

  • il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede di cui all'art. 3, c. 4, dell'O.M. n. 40/2005,

  • l'eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell'anno scolastico 2012/2013, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede;

  • dichiarare, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando, nell'ordine, le province nell'ambito delle quali gli stessi desiderino essere assegnati.

 

Assegnazione delle sedi

L’assegnazione delle sedi vacanti avverrà nel seguente ordine:

  1. conferma della sede, laddove disponibile, a coloro che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l'incarico di presidenza nell'anno scolastico in corso. E’ necessario che l’interessato, in riferimento alla posizione occupata nella graduatoria formulata nell'anno scolastico 2005/2006, maturi il diritto alla nomina in base ai posti disponibili; ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione per il sostegno di cui all'art. 325 del D.lgs. n. 297/1994;

  2. assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili - secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all'art. 3, c. 4, della citata O.M. n. 40/2005 - sia per coloro la cui attuale sede d'incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede.

Coloro che non trovano conferma dell’incarico sul posto occupato nell’a.s. 2012/13, sono convocati dall’Ufficio Scolastico Regionale o ufficio delegato, per scegliere la nuova sede ed eventualmente la nuova provincia per la quale i medesimi abbiano espresso disponibilità, in riferimento alla posizione occupata nella graduatoria definite nell’a.s. 2005/06.

I posti disponibili non assegnati per conferma sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.

 

Graduatorie per settori formativi

Si ricorda che, in riferimento all’O.M. n. 40 del 23.3.2005, gli incarichi di presidenza sono confermati solo ai soggetti che risultano inclusi nelle graduatorie provinciali compilate nell’a.s. 2005/2006 per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 1 sexies del D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni nella Legge n. 43/2005, che, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, ha abolito la procedura per nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.

Le suddette graduatorie furono compilate distintamente per i seguenti settori formativi:

  • settore formativo della scuola primaria e secondaria di I grado,

  • settore della scuola secondaria superiore,

  • settore degli istituti educativi.

Per ciascun settore formativo occorre far riferimento a due distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:

  1. Docenti compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di dirigente scolastico, direttore didattico o preside o rettore o vice rettore dei convitti nazionali o direttrice o vice direttrice degli educandati femminili, nelle scuole e istituti corrispondenti al medesimo settore formativo al cui incarico di presidenza aspirano,

  2. docenti con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente all’epoca di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001.

 

Preferenze nella scelta delle sedi di incarico

Nel’attuale direttiva per gli incarichi di presidenza per l’a.s. 2013/14, il Miur fa riferimento all’applicazione delle precedenze previste nell’art. 3 comma 4 della citata O.M.40/2005.

Le precedenze descritte nella richiamata ordinanza sono relative agli aspiranti che, avendo maturato il diritto all’incarico, si trovino, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

  • non vedenti di cui alla legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3 della legge28.3.1991 n. 120;

  • portatori di handicap di cui all’art. 21 della legge n. 104/1992 richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;

  • appartenenti ad una delle categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della legge n. 104/1992 richiamato dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/94, nonché il coniuge che assiste l’altro coniuge portatore di handicap.

  • aspiranti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali, ai sensi del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Per quanto attiene alla disposizione contenuta nell’art. 3 dell’O.M. 40/2005 per l’applicazione delle riserve nel conferimento degli incarichi in riferimento alla legge 12.5.1999 n. 68, si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza 190/2006, ne dichiarò l’illegittimità alla luce della normativa vigente in materia di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette da parte di datori di lavoro pubblici e privati, e quindi alla legge n. 68/99 nonché al D.lgs.vo n. 165/2001. Il combinato disposto delle disposizioni suddette prevede che i disabili, iscritti nella graduatoria dei disoccupati di cui all’art. 8 (l. n. 68/99), abbiano diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso ed inoltre che i disabili idonei nei pubblici concorsi possano essere assunti, ai fini del rispetto della quota d’obbligo, anche se non disoccupati e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso (art. 16, co. 2 legge n. 68/99). Tale ultima disposizione, pertanto, non risulta ammissibile per le graduatorie riferite agli incarichi di presidenza per lo status rivestito dagli interessati (docenti di ruolo) non iscritti, quindi, negli elenchi del collocamento speciale.

 

Fac-simile di domanda