Licei sportivi: il Regolamento in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina l'organizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei. La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce a partire dal prossimo anno scolastico nel percorso del liceo scientifico.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013 è stato pubblicato il DPR 5 marzo 2013, n. 52, avente per oggetto “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”.
La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico.
Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati.
La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto.
Il monte ore totale è lo stesso del liceo scientifico tradizionale, ma sostituisce gli insegnamenti di Latino, Storia dell'Arte e Filosofia con discipline quali Scienze motorie e sportive, Diritto ed Economia dello sport, Discipline sportive.
Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità.
Al superamento dell'esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo", e integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.
In prima applicazione le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province. Eventuali sezioni aggiuntive potranno essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.
Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati.
Il Miur procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo; a tal fine, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, si avvale di un apposito gruppo di lavoro.
Le disposizioni del regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.