Mobilità personale ATA: chiarimenti DSGA soprannumerari
A seguito dei quesiti pervenuti, il Miur ha fornito alcuni chiarimenti in materia di gestione dei DSGA di scuole sottodimensionate risultati, quindi, perdenti posto durante le operazioni di mobilità per l’a.s. 2013/2014.
La nota 30 maggio 2013 prot. n. 5380 precisa che ai DSGA in questione, qualora la scuola sottodimensionata di precedente titolarità risulti essere stata coinvolta in un provvedimento di dimensionamento, si applica l’art. 47, comma 7 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2013/14.
Nei casi, invece, in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità non risulti esprimibile in applicazione del comma 5 bis dell’art. 19 della legge n. 111/2011, i DSGA interessati possono esercitare la precedenza citata per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del comune viciniore a quello di precedente titolarità.