Assegnazioni autonomia scolastica a.s. 2013/14

Il Miur ha fornito chiarimenti in materia di contingente di dirigenti scolastici e di docenti da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per l’anno scolastico 2013/2014.

 

Per gli effetti della legge n. 228/2012, infatti, tale contingente è stato ridotto della metà. Con nota 25 marzo 2013 prot. n. 2980, in attesa dell’emanazione del conseguente provvedimento del Ministro che necessariamente dovrà ridistribuire in maniera organica il nuovo contingente a seguito della riduzione delle unità disponibili, il Miur ha comunicato che tutte le posizioni di comando attualmente in essere cesseranno a decorrere dal 31 agosto 2013. Ne consegue che il personale comandato ai sensi dell’ art. 26, comma 8, della legge 23/12/1998, n. 448,  a partire dal prossimo anno scolastico 2013/2014, dovrà riprendere servizio nella propria sede di titolarità oppure, nel caso di collocamenti fuori ruolo per periodi superiori a 5 anni, presso la sede determinata in accordo con l’U.S.R. competente, fatta salva la possibilità di partecipare alla nuova procedura di selezione indetta dai Dipartimenti e dalle Direzioni generali dell’Amministrazione centrale e periferica e di collocarsi in posizione utile all’ottenimento del rinnovo del comando.

Le domande per il rientro nei ruoli di provenienza sono regolate dall’art. 5 commi 1 e 2 del CCNI sottoscritto l’11.3.2013 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/2014.

Il personale comandato ai sensi della normativa in oggetto nonché quello collocato fuori ruolo in applicazione di altra normativa, rientrante comunque nelle categorie indicate nell’art. 5 commi 1 e 2 del CCNI 11.3.2013, deve produrre domanda finalizzata all’assegnazione di sede definitiva che verrà disposta con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e con le modalità indicate anche all’art. 3 dell’O.M. n. 9/13 sulla mobilità.

Tale domanda, ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità sarà necessariamente in forma cartacea e rivolta all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta, entro le date di scadenza indicate nell’art. 3 dell’O.M. citata (9 aprile 2013).

Nell’ipotesi in cui gli interessati non ottengano una delle sedi richieste, per mancanza di disponibilità, potranno presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, che le acquisirà al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento. In tale circostanza la domanda di mobilità sarà presentata via web se proposta entro i termini indicati nell’art. 2, comma 1, dell’O.M. n. 9/2013; in caso contrario, superate tali scadenze, gli interessati saranno riammessi nei termini e la domanda sarà presentata in forma cartacea.