Concorsi 24 mesi personale ATA: chiarimenti titoli di riserva

Ai fini dell’assunzione su posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio anche all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento solo qualora la medesima dichiarazione non sia stata già resa in occasione della presentazione di precedenti istanze di nuova iscrizione o di aggiornamento.

Lo ha chiarito il Miur con nota 21 marzo 2013 prot. n. 2903, in risposta a diversi quesiti pervenuti sulla necessità di aggiornare le dichiarazioni di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, propedeutiche rispetto all’acquisizione del diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/99.

In analogia a quanto previsto dal D.M.44/2011 per l’aggiornamento delle G.A.E. del personale docente, anche relativamente ai concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, ai fini dell’assunzione su posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99, anche all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento solo qualora la medesima dichiarazione non sia stata già resa in occasione della presentazione di precedenti istanze di nuova iscrizione o di aggiornamento.

Riteniamo utile per i nostri lettori ripercorrere alcuni punti della normativa che sorregge e regola la materia delle riserve nelle assunzioni di personale. Le categorie protette previste dall’art. 1 dalla legge 68/99  (catalogate ai fini del diritto alla riserva di posti con la lettera “N”) sono:

a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile insediate presso le ASL;

b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;

d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Le riserve si applicano nelle seguenti misure:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Inoltre, l’art. 18 c. 2 della legge prevede  le seguenti ulteriori categorie (catalogate ai fini del diritto alla riserva di posti con la lettera “M”):

1) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;

2) coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;

3) profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/81.

Per queste categorie la legge ha previsto  una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale.

La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

 

Obbligo iscrizione al collocamento dei disabili

I soggetti aventi titolo a beneficiare delle riserve nelle assunzioni devono essere iscritti  nell'apposito elenco dei disoccupati gestito dai centri provinciali per l’impiego. Tale Ufficio annota in un’apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In riferimento all’art. 1 del DPR 333/2000 possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all’articolo 1 della legge n.68 del 1999  che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.

In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi del collocamento speciale i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n.407, recante: ""Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.", come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n.288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.

Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n.407 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, l’iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale.

Tuttavia, il diritto all’iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alla tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23.12.1978, n.915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.

 

Riserve nelle assunzioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Una categoria a parte è costituita dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari, in base alla legge n. 407/98 e all’art. 2, comma 2, della legge n. 288/1999, espressamente richiamati dall’art. 1, comma 2, del regolamento, nonché anche dalla circolare del Miur  7.11.2000, n. 248, con i chiarimenti forniti con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica  14.11.2003, n. 2.

In  particolare,  per  quanto  attiene  il beneficio  consistente nel diritto al collocamento obbligatorio, già l'art.  12  della  legge  13 agosto  1980,  n.  466,  aveva  previsto l'assunzione  obbligatoria,  e con precedenza su ogni altra categoria protetta,  del  coniuge  superstite  e  dei  figli  di chiunque fosse deceduto  o  rimasto  invalido  a causa di azioni terroristiche. Tale assunzione obbligatoria riguardava «le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private».  L'art.  14  della legge 20 ottobre 1990, n. 302, modificava, poi la precedente  legge,  ampliando  il  novero  dei  beneficiari, mediante l'inclusione  dei  genitori,  ed  estendendo  la previsione normativa anche  ai casi di morte o invalidità a causa di reati compiuti dalla criminalità organizzata.

Successivamente,  la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha abrogato la disciplina  generale sulle assunzioni delle categorie protette recata dalla  legge  2 aprile  1968,  n. 482, ha esplicitamente abrogato sia l'art.  12  della  legge  n.  466/1980,  che l'art. 14 della legge n. 302/1990.  Tuttavia, la medesima legge n. 68/1999 non ha abrogato la normativa che  era  già  intervenuta  con  la  legge 23 novembre 1998, n. 407, il che è confermato dalla circostanza che quest'ultima legge ha subito modifiche ad opera della legge 17 agosto 1999, n. 288.

Si tenga presente, poi, che in  base all’art. 3, c.123,  della legge 244/2007 le  disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Inoltre la legge 24.12.2003 n. 369  ha consentito di estendere i benefici già previsti dalle Leggi 302/90 e 407/98 anche agli eventi di servizio occorsi alle Forze di Polizia fuori del territorio nazionale, dopo l’attentato a Nassirja (Iraq).

Nella circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 2 del 14.11.2003, viene precisato che i  soggetti  di  cui  all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, come   già  detto  in  precedenza,  hanno  diritto  al  collocamento obbligatorio  di  cui  alle  vigenti  disposizioni  legislative,  con precedenza  assoluta  rispetto  ad  ogni  altra  categoria  protetta.  Con l’interpello n  6/2008 e la circolare n. 2 del 22.1.2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  in merito alla  computabilità dei soggetti di cui all’art. 18, comma 2 nella quota di riserva per l’assunzione dei disabili, ha precisato che con l’abrogazione della disciplina transitoria di cui all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 333/2000 è venuta meno la possibilità che i datori di lavoro computino, nella quota riservata alle assunzioni obbligatorie di disabili, tutte le unità di personale appartenenti alle cc.dd. categorie protette (ad es. orfani per lavoro o servizio, profughi, ecc.).

Ne consegue che la disciplina attualmente vigente è rinvenibile nel comma 1 del citato art. 11, ove si stabilisce che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono computabili nella quota di riserva, solo limitatamente alla percentuale di cui all’art. 18, comma 2, della L. n.  68/1999, vale a dire l’%.

 

Applicazione delle riserve nelle assunzioni del personale scolastico

Le procedure applicative della legge trova una rispondenza applicativa nella circolare del Miur  n. 248/2000 ed in alcune successive determinazioni ministeriali emanate a seguito dell’evolvere di situazioni di contenzioso in riferimento a specifiche situazioni che passeremo ad esaminare.

 

Status di disoccupazione

Il diritto alla riserva dei posti prescinde, come invece era in passato, dalla sussistenza dello stato di disoccupazione all’atto dell’assunzione (art. 16, comma 2, legge e art. 1, comma 2, regolamento). È sufficiente che lo stato di disoccupazione (e la conseguente iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio gestiti dai centri per l’impiego provinciali), esista al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale per esami e titoli.

Nel caso dell’iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti è sufficiente che l’iscrizione negli elenchi dei disoccupati sia avvenuta all’atto della prima inclusione in graduatoria permanente ovvero all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione in graduatoria.

Questa disposizione è stata fonte di notevole contenzioso perché trova difficile applicazione nella categoria del personale scolastico che, in genere, stipula contratti di lavoro di durata variabile e per quelli, in particolare,  hanno durata per un intero anno scolastico o sino al 30 giugno. Può infatti capitare che nel periodo in cui vige la presentazione della domanda di iscrizione in graduatoria  l’interessato sia occupato su una supplenza e, pertanto, non possa essere considerato in stato di disoccupazione.

Ovvero può capitare che il soggetto si iscriva al collocamento dei disabili disoccupati in un periodo antecedente a quello di iscrizione in graduatoria  e, pur mantenendo lo status di inoccupazione per limiti di reddito o di durata del contratto di lavoro, non gli venga attribuita la riserva in quanto occupato e non in possesso di una certificazione di disoccupazione risalente al periodo di presentazione delle domande.

A tal proposito si richiamano le disposizioni che stabiliscono lo stato di disoccupazione.

L’art. 2 del D.L.vo 181/2000  così come novellato dal D.L.vo 297/2002 stabilisce quanto segue:

- lo stato di disoccupazione  deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

- le  Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;

- i  datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il DPR 445/2000 .

La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni  quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.

 

Perdita dello stato di disoccupazione

Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.

Il calcolo della riserva si effettua sul numero totale del personale occupato (organico provinciale per il personale della scuola: da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) separatamente per ciascuna delle seguenti categorie di personale: docenti di scuola materna; docenti di scuola elementare; istitutori; docenti di scuola secondaria per le singole classi di concorso; personale ATA per singoli profili professionali.

Su ciascuno dei suddetti contingenti di organico il 7% deve essere riservato alle categorie protette indicate in precedenza con la lettera “N” (dalla lettera a) alla lettera d) previste dall’art. 1 della legge, e l’1% deve essere riservato alle categorie indicate dalla lettera “M” previste dall’art. 18 c. 2 della legge.

A queste aliquote va aggiunta un’ulteriore ed autonoma quota del 2% a favore di insegnanti non vedenti di cui all’art. 61 legge 270/82 e comunque in numero non inferiore a 2 posti annualmente assegnabili.

Da tale computo è stato inizialmente sottratto il personale già nominato in ruo­lo quale riservista in base alla precedente normativa (legge 482/68); qualora tale differenza abbia dato luogo ad un numero di riservisti superiore a quello dovuto in base alla nuova legge, si è determinato un esubero da riassorbire prima di procedere a riserve di posti a favore delle diverse categorie protette (art. 18, c. 1, legge).

Le riserve nelle assunzioni con contratti a tempo indeterminato  a favore delle categorie innanzi illustrate vengono effettuate sul numero dei posti destinati alle immissioni in ruolo programmate dal Miur per quel determinato anno scolastico per ciascuna classe di concorso per la categoria dei docenti, e per ciascun profilo professionale per il personale non docente.

Nell’ipotesi in cui residuino posti per tali riserve, le stesse vanno computate per le assunzioni da disporre dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

Quanto detto in precedenza si applica per l’individuazione dei soggetti destinati a fruire delle riserve nelle assunzioni, ma non nell’assegnazione della sede di servizio. Infatti gli Uffici scolastici territoriali che hanno competenza a coprire i posti disponibili per le varie operazioni di inizio dell’anno scolastico, procederanno ad assegnare le sedi di servizio ai neo-immessi in ruolo, nel rispetto dell’ordine delle relative graduatorie e, solo in subordine, ai candidati riservisti.

Sono fatte salve le priorità enunciate dalla legge 104/92 a favore delle categorie aventi titolo a scegliere la sede più vicino possibile al loro domicilio, ovvero a quello del disabile da assistere.

Le riserve nelle assunzioni da disporre attraverso l’utilizzo delle graduatorie ad esaurimento per la copertura delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche nell’ipotesi in cui siano residuati posti al termine di quelle effettuate per le immissioni in ruolo, seguono lo steso criterio di priorità.

Quest’ultima procedura prevede che la priorità compete  esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta , sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.
Per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l'aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.

 

Raffaele Manzoni