Confluenza classi di concorso istituti di II grado
Anche per l’a.s. 2013/14, in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso, si rende necessario per la costituzione degli organici e le operazioni di mobilità, far riferimento alle attuali classi di concorso, integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del primo, secondo, terzo e quarto anno di corso degli istituti di II grado.
A tal fine con nota 21 marzo 2013 prot. n. 2916 il Miur ha trasmesso le tabelle, modificate e integrate, relative alle classi prime, seconde, terze e quarte degli istituti di secondo grado, alle quali si applicherà la riforma, e le tabelle con indicate le classi di concorso da utilizzare, relative alle Opzioni dei percorsi degli istituti Tecnici e Professionali.
Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.
In presenza, nella scuola, di più di un titolare di insegnamenti “atipici”, si darà la precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. Sono da salvaguardare i docenti che impartiscono l’insegnamento o il laboratorio presente nell’indirizzo e non il primo in graduatoria ma titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l’indirizzo, articolazione, opzione, nonché al curricolo attivato.
In assenza di titolari da “salvaguardare” l’attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale.
In assenza delle citate situazioni, il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, provvederà ad attribuire la classe di concorso, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso.
Qualora in alcuni istituti o sperimentazioni siano presenti titolari di classi di concorso non prospettate dal Sistema informativo come classi atipiche, i Dirigenti scolastici, al fine di evitare la creazione di posizioni di soprannumero, segnaleranno la particolare situazione ai referenti provinciali in materia di organici, che provvederanno alla rettifica manuale al Sistema informativo, anche operando sulla quota riservata all’autonomia.