Contributi scolastici delle famiglie

A seguito di numerose segnalazioni di irregolarità ed abusi nella richiesta dei contributi alle famiglie da parte delle istituzioni scolastiche, il Miur ha ribadito la volontarietà di tali contributi, sottolineando che ogni imposizione dei suddetti si configura come lesione al diritto allo studio costituzionalmente garantito.

 

Le lamentele sono divenute ancora più pressanti in coincidenza con il periodo delle iscrizioni, al punto che persino una nota trasmissione televisiva ha messo in onda un servizio in cui si denuncia la prassi di alcune istituzioni scolastiche di considerare come obbligatori i contributi deliberati dal consiglio d'istituto e di pretenderne il versamento all'atto dell'iscrizione.

Con nota 7 marzo 2013 prot. n. 593 il Miur ricorda il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, che, previsto dall'articolo 34 della Costituzione, è stato esteso dall'attuale normativa fino a ricomprendere i primi tre anni dell'istruzione secondaria superiore. In tutte le istituzioni scolastiche statali, pertanto, la frequenza della scuola dell'obbligo non può che essere gratuita, mentre, per le sole classi 4a e 5a della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali.

Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall'ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, i cui consigli di istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi.

Qualunque discriminazione ingiustificata a danno degli studenti derivante dal rifiuto di versamento del contributo in questione, sia in termini di valutazione che disciplinari, risulterebbe del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli.

Ove dovessero pervenire ulteriori segnalazioni di irregolarità, queste saranno trasmesse ai direttori degli Uffici scolastici regionali, i quali, nell'ambito della propria esclusiva competenza, provvederanno ad operare tempestivamente le opportune verifiche ed eventualmente ad assumere tutte le conseguenti determinazioni, anche di carattere sanzionatorio, in relazione alla gravità dei fatti contestati.