RSU e dimensionamento scolastico
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali recante integrazioni e modificazioni per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del comparto scuola, in seguito al dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
L’Accordo ARAN-OO.SS. 13 marzo 2013 (GU n. 66 del 19-3-2013) introduce, relativamente al comparto scuola, integrazioni e modificazioni dell’Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento elettorale.
In particolare esso stabilisce che, qualora a seguito di dimensionamento delle istituzioni scolastiche si verifichi l’accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle RSU restano in carica, con le seguenti modalità e limiti:
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per ogni istituzione scolastica esiste un’unica RSU;
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in via transitoria e fino a scadenza del mandato, la RSU sarà formata da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell’istituzione scolastica ove sono in servizio;
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qualora il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due, le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo ovvero entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU, ove successiva;
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nelle more delle elezioni, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica;
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in caso di dimissioni di uno o più componenti, non si dà luogo alla sostituzione; la RSU decade unicamente laddove restino in carica meno di due componenti: in tal caso si procede a nuove elezioni.