Monetizzazione ferie non godute
In risposta ad alcuni quesiti il Miur ha diramato le indicazioni già fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. “monetizzazione delle ferie non fruite”) nell'a.s. 2012/13.
Con nota 13 novembre 2013, prot. n. 12195 il Miur trasmette la nota MEF 4 settembre 2013 prot. n. 72696, al fine della corretta applicazione dell'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 e dell'art. 1 commi 54, 55 e 56 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
In base alla suddetta nota, la “monetizzazione delle ferie” è consentita in base a quanto riportato nel seguente prospetto riepilogativo:
Dal 7 luglio 2012 |
Dal 1° gennaio 2013 |
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Docenti a tempo indeterminato |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 |
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Docenti con nomina annuale |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 |
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Docenti con nomina sino al temine delle attività didattiche |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 |
Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto |
Docenti supplenti brevi e saltuari |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 |
Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto |
Personale ATA non supplente breve e saltuario |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 |
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Personale ATA supplente breve e saltuario |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 |
Le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione sia incompatibile con la durata dei rapporto di lavoro |