Percorsi Abilitanti Speciali: decreto di attivazione
Emanato il decreto che illustra modalità e criteri per l’attivazione, da parte di Atenei e istituzioni AFAM, dei corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado, nonché i quadri dei crediti formativi da conseguire.
Il Miur ha emanato il Decreto Dipartimentale 22 novembre 2013 n. 45 relativo all’Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado.
Gli Atenei e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10, i percorsi speciali abilitanti. I candidati ammessi al corsi sono assegnati ai singoli Atenei o Istituzioni AFAM della regione secondo criteri che assicurino sia la frequenza dei corsi che lo svolgimento del servizio.
Qualora la capacità ricettiva degli Atenei e delle Istituzioni A.F.A.M. dell'intera regione sia insufficiente rispetto al numero degli aspiranti aventi titolo a partecipare ai percorsi abilitanti, sarà necessario suddividere i corsi in più anni accademici. A tal fine l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà determinato dalla mancanza di altra abilitazione, dalla mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione e dalla maggiore anzianità di servizio dei candidati. A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
I servizi valutabili sono quelli presenti al SIDI se prestati nelle scuole statali e quelli derivanti dalle autocertificazioni degli interessati se prestati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale.
I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato per l'anno accademico 2013/14 e successivi, dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M. e comunque dovranno iniziare, preferibilmente, entro la seconda metà del mese di dicembre 2013 e terminare, possibilmente, entro la prima decade del mese di giugno 2014. Gli esami di abilitazione dovranno essere svolti entro la fine del mese di luglio 2014. La frequenza dei corsi è obbligatoria. È consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell’insegnamento. Le attività didattiche in presenza dovranno essere pari ad almeno un terzo delle ore di Insegnamento.
Le strutture didattiche degli Atenei e Istituzioni AFAM possono deliberare, su richiesta dei corsisti, riduzioni del carico didattico, in misura non superiore al 15% del totale, in presenza delle seguenti certificate competenze disciplinari acquisite dal corsista:
- titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline oggetto dell'abilitazione;
- master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale relativi a una delle discipline oggetto dell'abilitazione (per ogni annualità in misura di 1/3 della riduzione massima prevista).