Borse di mobilità per studenti immatricolati nell’a.a. 2013/14
Emanato da parte del Miur il bando per l’erogazione di borse di studio per studenti meritevoli che si iscrivono nell'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea presso università che hanno sede in regione diversa dalla propria. Approfondimento a cura di Raffaele Manzoni.
Allo scopo di promuovere forme di incentivazione per studenti universitari, il Miur ha emanato il decreto 4 settembre 2013 n. 755 per l’erogazione di borse di mobilità a favore di studenti diplomati in Italia nell’anno scolastico 2012/13 con un voto all’esame di Stato almeno pari a 95/100, che intendono immatricolarsi nell'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane legalmente riconosciute, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza sia dello studente che della famiglia di origine.
Requisiti di accesso e di mantenimento della borsa
Per l’anno accademico 2013/14, possono presentare domanda per ottenere la borsa di mobilità i soggetti che si immatricolano in regime di tempo pieno presso università statali o non statali italiane legalmente riconosciute, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza sia dello studente che della famiglia di origine, alla data di presentazione della domanda, sulla base dei seguenti criteri:
a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato almeno pari a 95/100;
b) condizione economica individuata sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente universitario di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001 analogamente a quanto disciplinato in materia dalla normativa vigente per il diritto allo studio universitario. Gli studenti ammessi a beneficiare la borsa di studio per l’a.a. 2013/14, mantengono tale diritto per gli anni accademici successivi al primo e a decorrere dall’anno accademico 2014/2015, ferma restando la permanenza del requisito della residenza degli stessi e della famiglia di origine in regione diversa da quella dell’Università di iscrizione, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
a) aver acquisito, entro il 31 ottobre successivo all’anno di immatricolazione (ovvero 31 ottobre 2014) e di iscrizione agli anni successivi (ovvero 31 ottobre 2015 e successivi), almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi. Il numero di crediti del piano di studi è determinato in base al numero complessivo dei crediti formativi universitari previsto per l’anno accademico e in cui è iscritto lo studente e per gli anni accademici precedenti.
b) aver riportato una media di voti negli esami riferiti a crediti formativi complessivi conseguiti almeno pari a 28/30;
c) non aver riportato alcun voto negli esami riferiti ai crediti formativi complessivi conseguiti inferiore a 26/30.
Modalità di presentazione della domanda
I soggetti in possesso dei requisiti indicati in precedenza che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda esclusivamente in modalità on-line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). La presentazione della domanda a seguito di registrazione on line è consentita dal giorno 5 settembre 2013 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+1) del giorno 26 settembre 2013. Al momento della presentazione della domanda on-line, i candidati, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione devono fornire le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco sono obbligatori):
All'atto della presentazione della domanda gli studenti devono contestualmente:
a) indicare la Regione, l'Università e il corso di studi in cui si sono immatricolati nell'a.a. 2013/14 ovvero, per coloro che non sono immatricolati alla data di presentazione della domanda, esprimere l'intenzione di immatricolarsi per l'a.a. 2013/14 presso una Università avente sede in una Regione diversa rispetto a quella di residenza degli studenti stessi e delle rispettive famiglie di origine, indicando altresì la tipologia di corso di studi prescelto tra corso di laurea triennale, ovvero corso di laurea magistrale a ciclo unico di 5 o 6 anni;
b) indicare il valore dell'Indicatore di situazione economica equivalente universitario dell'anno 2012 di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001 analogamente a quanto disciplinato in materia dalla normativa vigente per il diritto allo studio universitario.
I richiedenti sono responsabili delle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda. In caso di dichiarazione mendace, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dal beneficio della borsa attribuita. Si applicano le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Perfezionamento del diritto alla borsa di studio
Il diritto all'ottenimento della borsa si perfeziona a seguito dell'immatricolazione dello studente che deve avvenire entro il 14 ottobre 2013, a eccezione dei candidati inseriti in graduatorie relative ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale che si immatricolano con le modalità previste dal DM 12 giugno 2013, n. 449. In caso di mancata immatricolazione entro i termini stabiliti , il candidato decade dal diritto al beneficio che viene conseguentemente assegnato secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili.
Lo studente decade altresì dal beneficio in caso di esito negativo della verifica del possesso dei requisiti di ammissione in precedenza riportati , nonché in caso di mancato rispetto di presentazione della domanda nei termini stabiliti.
Erogazione della borsa e procedure di raccordo con le Università
Ai fini dell'effettiva erogazione della borsa di mobilità allo studente, per l'a.a. 2013/14 si prevede che:
a) entro il 17 ottobre 2013 lo studente, attraverso l'apposita procedura telematica accessibile sul portale Univesitaly (www.universitaly.it) predisposta dal Ministero, indica la sede dell'Università e il corso di studi in cui si è immatricolato. Per gli studenti già immatricolati all'atto di presentazione della domanda valgono le informazioni già indicate all'atto della domanda medesima. Entro lo stesso termine gli studenti presentano all'Università la certificazione dell'Indicatore di situazione economica equivalente universitario rilasciata dai soggetti abilitati, dalla quale sia riscontrabile quanto dichiarato all'atto di presentazione della domanda;
b) entro il 22 ottobre 2013, l'Università comunica al Ministero, tramite apposita procedura telematica, la corrispondenza dell'Indicatore di situazione economica equivalente universitario di cui alla lettera a) con quanto dichiarato dallo studente all'atto di presentazione della domanda. Entro lo stesso termine il Ministero procede alla verifica del voto riportato all'esito dell'esame di Stato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore utilizzando a tal fine le informazioni presenti nell'Anagrafe nazionale Alunni;
c) entro il 25 ottobre 2013 il Ministero, all'esito delle verifiche di cui al presente decreto, provvede a comunicare all'Università le determinazioni in ordine all'assegnazione delle risorse destinate alle borse di mobilità;
d) la borsa di mobilità è erogata allo studente direttamente dall'Università entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera c) per un importo pari al 2.500 euro (50 per cento di quanto spettante nell'anno) e per i restanti 2.500 euro (rimanente 50 per cento) al raggiungimento del 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi per l'anno accademico 2013/14;
e) esclusivamente per gli studenti inseriti in graduatorie relative ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale che si dovessero immatricolare, con le modalità previste dal DM 12 giugno 2013, n. 449, successivamente al 14 ottobre 2013, i termini di cui alle lettere a), b) e c) sono stabiliti a intervalli fissi di 4 giorni dalla data di immatricolazione.
Per ciascuno degli anni accademici successivi al 2013/2014 la borsa di mobilità è erogata direttamente dall'Università presso la quale lo studente si è immatricolato nell'a.a. 2013/2014, in un'unica rata di euro 5.000 entro 30 giorni dall'iscrizione. Le borse di studio di cui al presente decreto sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Borse di mobilità e Graduatoria
L'importo della borsa di mobilità è determinato in euro 5.000 annui. Pertanto il beneficio complessivo di ciascuna borsa per coloro che mantengono i requisiti per l'intera durata normale del ciclo di studi è il seguente:
a) laurea triennale = euro 15.000;
b) laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni = euro 25.000
c) laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni = euro 30.000
Le risorse finanziarie disponibili sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale unica e tenendo conto del costo complessivo di ciascuna borsa.
La graduatoria viene formata attribuendo un punteggio massimo pari a 10 punti, suddivisi come segue:
a) Voto dell'esame di Stato anno scolastico 2012/13 (massimo 4 punti).
Voto dell'esame di stato pari a: |
Punteggio |
100 e lode |
4 punti |
100 |
3 punti |
99 |
2,5 punti |
98 |
2 punti |
97 |
1,5 punti |
96 |
1 punto |
95 |
0,5 punti |
b. Indicatore della situazione economica equivalente universitario 2012 - (massimo 6 punti con arrotondamento alla terza cifra decimale). Il punteggio è attribuito in misura inversamente proporzionale ai valori dell'Indicatore, nell'ambito delle fasce e secondo le formule di seguito indicate:
ISEEU candidato |
Punteggio |
ISEEU < = 20.728,45 |
4,5+1,5 x[(20.728,45-ISEEU candidato)/20.728,45] |
20.728,45 < ISEEU < 40.000 |
4,5 x[(40.000-ISEEU candidato)/(40.000-20.728,45)] |
ISEEU > = 40.000 |
0 |
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta il valore dell'indicatore di situazione economica equivalente universitario più basso, quindi il valore del voto all'esame di Stato più alto. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.
La graduatoria riportante i punteggi totali è resa accessibile ai soli candidati, entro il 30 settembre 2013, nell'area riservata del portale Universitaly (www.universitaly.it). La graduatoria con l'indicazione dei candidati potenzialmente beneficiari della borsa di mobilità è altresì resa disponibile agli atenei tramite apposita procedura telematica.