Cessazione dal servizio docenti in esubero
Il Miur ha fornito indicazioni in merito alla possibilità, per personale docente in esubero che non risulti proficuamente utilizzabile, di essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013, come previsto dal D.L. 95/2012. Domande in forma cartacea da presentare all’Ufficio Territoriale di riferimento entro il 30 settembre.
Con nota 5 settembre 2013 prot. n. 8719 il Miur chiarisce che, come previsto dal D.L. 95/2012, il personale docente in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, che per l’a.s. 2013/14 non risulti proficuamente utilizzabile dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di titolarità, può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 secondo i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 dalla legge n. 214/2011, anche se tali requisiti siano maturati tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2012.
Nell’istanza di cessazione l’interessato dovrà espressamente dichiarare la volontà di cessare dal servizio, nonché il possesso dei requisiti anagrafici e/o contributivi di accesso al trattamento pensionistico.
Le istanze di cessazione dal servizio dovranno essere presentate in forma cartacea presso l’Ufficio Territoriale di riferimento entro il 30 settembre, il quale, tramite l’apposita funzione SIDI già in esercizio, potrà convalidare, con i consueti codici già presenti a sistema senza indicazione della data della domanda, la cessazione dal servizio. Una volta convalidate le domande, gli UST predisporranno i prospetti dati di pensione da inoltrare all’Ente previdenziale.