Studenti con sindrome di down: validità certificazioni
Il Miur invita i Direttori Generali regionali a voler considerare esaustive e definitive le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche insediate presso le ASL, ovvero dai medici di base, a studenti con sindrome di down.
Con nota 19 settembre 2013 prot. n. 4902 il Miur invita i Direttori Generali regionali a voler considerare esaustive e definitive le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche insediate presso le ASL, ovvero dai medici di base, a studenti con sindrome di down, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992, senza necessità di chiedere ulteriori visite e controlli.
Quanto sopra nel rispetto dell'articolo 94 della legge n. 289/2002 che “in considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli."
Tanto premesso le istituzioni scolastiche possono ritenere valide, ai fini scolastici e, quindi, per l`assegnazione dei docenti per le attività di sostegno, le certificazioni rilasciate dai medici di base, ai sensi della citata normativa, agli alunni con sindrome di down.