Trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. “monetizzazione delle ferie non fruite”) nell'a.s. 2012/13, in applicazione degli artt. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, e 1, commi 54, 55 e 56, della legge n. 228/2012.
Tali chiarimenti, diramati con nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696 giungono opportuni per rendere uniformi i comportamenti delle varie scuole tra chi aveva collocato d’ufficio il personale in ferie, ovvero indotto il personale a tempo determinato a mettersi in ferie nei giorni di interruzione delle lezioni o, infine, invitato il personale a chiedere le ferie, con esiti vari e discordanti. La suddetta nota procede ad un excursus normativo, per una corretta valutazione dei principi che disciplinano la successione nel tempo delle leggi intervenute in materia (CCNL/2007 del personale del comparto scuola, artt. 13 e 19; Articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95; Art. 1 commi 54-55 legge 228/2012)
Tanto premesso ed avuto riguardo anche alla durata dei diversi contratti, la “monetizzazione delle ferie” è consentita in base a quanto riportato nel seguente prospetto riepilogativo:
Categoria di personale |
Decorrenza dal 7 luglio 2012 |
Decorrenza dal 1° settembre 2013 |
Docenti a tempo indeterminato |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DPF 32937/2012 |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DPF |
Docenti con contratti di lavoro per supplenza annuale |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DPF 32937/2012 |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DPF |
Docenti con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DPF 32937/2012 |
Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto |
Docenti supplenti brevi e saltuari |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DPF 32937/2012 |
Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto |
Personale ATA non supplente breve e saltuario |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DPF 32937/2012 |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DPF 32937/2012 |
Personale ATA supplente breve e saltuario |
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DPF 32937/2012 |
Le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione sia incompatibile con la durata del rapporto di lavoro |
Tanto premesso le Ragionerie Territoriali dello Stato dovranno esaminare la posizione dei dipendenti scolastici interessati dal compenso sostitutivo delle ferie riscontrando la posizione giuridica nella quale sono stati collocati durante ì periodi di sospensione delle lezioni, al fine di verificare, in caso di mancata fruizione delle ferie, se per quei giorni vi sia assenza ad altro titolo.
I giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, per eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi. Le ferie maturate sino al 31 dicembre 2012 sono monetizzabili unicamente nei casi di cui alla citata nota DFP 6 agosto 2012, prot. n. 32937.