Graduatorie ad esaurimento: valutazione titoli
A seguito dei recenti interventi normativi, il Miur ha fornito alcune indicazioni in merito alla valutazione di titoli e servizi nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/16, unitamente a una raccolta di faq.
Le note 28 aprile 2014 prot. n. 4133 e 29 aprile 2014, prot. n. 4187 diramano i seguenti chiarimenti:
- è valutabile come servizio di insegnamento il servizio svolto a partire dall’a.s. 2012/13 in attività progettuali sulla base di apposite convenzioni tra il MIUR e le Regioni;
- per il Servizio prestato nei Licei musicali, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di musica, l’interessato dovrà imputare il servizio a una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077.
- le attività progettuali di cui all’art. 2 comma 8 del D.M. 235/2014, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.), sono valutabili, in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/2007 (Regolamento Supplenze).
- non è valutabile come abilitazione l’inserimento nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012.
- i docenti beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3‐bis, della legge 9 marzo 2006, n. 80, privi dello stato di disoccupazione in quanto attualmente in servizio, potranno fare valere la riserva entro la prima metà del mese di luglio, in occasione delle procedure previste dall’art. 9 comma 6 del Bando.
Sono inoltre riassunte le faq inerenti la valutazione, emanate negli anni precedenti, che conservano ancora validità.