Iscrizioni: criteri accoglimento domande

Con apposita nota di chiarimento il Miur ribadisce che, ai fini dell’accoglimento delle domande di iscrizione, il momento di arrivo della domanda non costituisce criterio di precedenza. I criteri di precedenza sono resi noti mediante delibera del Consiglio di istituto.

Infatti la circolare sulle iscrizioni precisa che:

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni, con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Si rammenta, in proposito, che, pur nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.

 

Pertanto con nota 4 febbraio 2014 prot. n. 919 il Miur ribadisce che Le domande, infatti, in qualsiasi momento pervengano, purché fra il 3 e il 28 febbraio 2014, dovranno essere valutate secondo altri diversi criteri di accoglimento deliberati dal consiglio di istituto.

Pertanto, non si potrà fare riferimento all’ordine di arrivo delle domande, anche se ciò sia stato erroneamente indicato dalle scuole nei modelli personalizzati.

Ciò è stato recentemente ribadito dal Ministero con la pubblicazione di una faq (n. 24) per le famiglie e con la guida per le famiglie nell’area dedicata alle iscrizioni on line.