Cessazioni personale scolastico: chiarimenti

Diramate da parte del Miur alcune precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi utili per la presentazione delle istanze di cessazione, in particolare per quanto riguarda il conseguimento del beneficio recentemente introdotto dal D.L. 102/2013 (art. 11 bis).

 

La nota 21 gennaio 2014 prot. n.  481 chiarisce che:

  • per il personale di sesso femminile che opta per la liquidazione della pensione col sistema contributivo ai sensi dell’art.1 comma 9 della legge 243/04 (57 anni e 35 di anzianità contributiva) il requisito anagrafico dei 57 anni deve intendersi di 57 anni e 3 mesi, in considerazione dell’aumento della speranza di vita;
  • in merito alla pensione anticipata, la penalizzazione nel trattamento pensionistico per i dipendenti che siano in possesso di un’età inferiore ai 62 anni non trova applicazione nei confronti di coloro che maturano il requisito contributivo entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro.

Inoltre, ai sensi dell’art. 11 bis del D.L.102/2013 convertito in Legge 124/2013, possono cessare secondo i vecchi requisiti i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultavano essere in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 o aver fruito di permessi ai sensi dell’art.33, comma 3, della Legge 104/92, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a maturare il diritto a pensione secondo la disciplina pre-Fornero entro tre anni dall’entrata in vigore del D.L. 201/2011.

Le relative istanze devono essere inoltrate alle competenti Direzioni territoriali del lavoro entro il 26 febbraio. Pertanto gli Uffici Scolastici Regionali sono invitati a consentire al personale scolastico interessato di presentare le istanze di cessazione anche oltre il termine del 7 febbraio con modalità cartacea ed a procedere alla successiva convalida al SIDI.