Scioglimento riserva graduatorie ad esaurimento
In risposta ad alcune segnalazioni in merito all’impossibilità di sciogliere on-line la riserva per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che hanno conseguito l’abilitazione al termine della frequenza del TFA, il Miur chiarisce che possono sciogliere la riserva soltanto i docenti il cui titolo di abilitazione conseguito coincida con la causale a suo tempo inserita all’atto di iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti.
La nota 17 luglio 2014 prot. n. 7213 precisa infatti che, premesso che il TFA, istituito con D.M. 10 settembre 2010 n. 249, non è mai stato titolo di accesso alle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), si ritiene opportuno chiarire che possono sciogliere la riserva soltanto i docenti il cui titolo di abilitazione conseguito coincida con la causale a suo tempo inserita all’atto di iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti.
Analogamente non è consentito sciogliere la riserva ai docenti che si abilitano a seguito della frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali e degli altri percorsi formativi di nuova istituzione.
Sono fatte salve le disposizioni relative ai docenti di cui all’art. 17 comma 15 del D.M. 249/2010, contenute nel D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 all’art. 6 commi 2 e 3.