24 mesi ATA: valutazione progetti regionali
Il riconoscimento del servizio al personale impegnato in progetti regionali, ai sensi dell’art. 5 comma 4-bis, L. n. 128/2013, è esteso al personale che nell’a.s. 2012/13 aveva rinunciato a partecipare a tali progetti in quanto all'epoca non valutabili, soltanto qualora detto personale abbia dichiarato per iscritto la rinuncia, specificando tipologia e durata dei progetti, con l'espressa motivazione della non valutabilità.
Con due distinte note il Miur si è espresso in merito al riconoscimento del servizio, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio anche nelle graduatorie permanenti A.T.A. 24 mesi, al personale impegnato in progetti regionali che prevedono attività di carattere straordinario, in relazione alla durata del progetto, previa convenzione tra il Miur e le Regioni, previsto dall’art. 5 comma 4bis della legge n. 128/2013.
La nota 27 febbraio 2014, prot. n. 1734 aveva chiarito che tale valutazione deve essere riconosciuta non solo per i progetti promossi nel corrente anno scolastico ma anche per quelli promossi nell'anno scolastico 2012/2013; ciò implica l'estensione della suddetta disposizione anche al personale che nel precedente anno aveva rinunciato alla partecipazione ai progetti in quanto non validi ai fini del punteggio.
Ora, con nota 13 marzo 2014, prot. n. 2362, si precisa ulteriormente che il relativo punteggio potrà essere attribuito nelle graduatorie permanenti ATA soltanto qualora risulti che il personale interessato abbia dichiarato per iscritto, sotto propria responsabilità, di aver effettivamente rinunciato ai suddetti progetti regionali, specificandone la tipologia e il periodo di durata, con l'espressa motivazione della non valutabilità dei progetti.