Legge di stabilità: cosa cambia per la scuola

Riassumiamo in un’unica tabella tutte le principali novità riguardanti la gestione scolastica introdotte dalla legge di stabilità per il 2015. A cura di Susanna Granello.

 

 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (G.U. 29.12.2014, n. 300 - S.O.)

Dall’a.s. 2015/2016 Il servizio di educazione fisica competerà agli uffici scolastici regionali (USR) il cui dirigente valuterà se collaborare con un dirigente o con un docente di educazione fisica con contratto a tempo indeterminato.

328. A decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 307. - (Organizzazione e coordinamento periferico) - 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».

Stante l’abrogazione dell’art. 459 d.lgs.16.04.94, n. 297 dall’a.s. 2015/2016 non è più possibile conferire esoneri e semiesoneri ai docenti collaboratori del dirigente.

329. A decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

A decorrere dall’a.s. 2015/2016

non sono consentiti comandi, distacchi, fuori ruolo o utilizzazioni comunque denominate del personale docente e Ata presso altre pubbliche amministrazioni e presso enti, associazioni e fondazioni.

 

331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».

Dall’a.s. 2015/2016

a) è possibile conferire supplenze al personale assistente amministrativo solo per assenze che si verifichino in scuole in cui l’organico di diritto preveda solo due posti;

b) non si possono conferire supplenze per assenze del personale assistente tecnico;

c) non si possono conferire supplenze per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico; in questo caso si provvede alla “copertura” con i colleghi presenti, remunerati a carico del MOF per le ore eccedenti.

332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

A decorrere dall’a.s. 2015/2016 non si possono più conferire supplenze per il primo giorno di assenza dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

Si prevede la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per conseguire una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità dall’a.s. 2015/2016

334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;

b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

È autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi a valere sulle riduzioni di spesa ottenute con la contrazione dell’organico del personale ATA.

335. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.

Si introduce una speciale modalità di versamento dell'Iva a decorrere dal 01.01.2015. In base a questo meccanismo le P.A. e le scuole accreditano ai propri fornitori di beni e servizi solo l'importo del corrispettivo, al netto dell'Iva indicata in fattura. L'IVA sarà versata direttamente dalle scuole all’erario tramite F24. Tra breve sarà pubblicato un decreto regolamentare del MEF.

 

629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

...

b) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.