Obbligo di pubblicazione dei dati sugli appalti
Entro il 31 gennaio le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti internet, in un formato digitale standard aperto, i dati sulle procedure relative al 2014 per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, e a trasmettere gli stessi all’ANAC tramite pec, in applicazione dell’art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
A seguito di alcune richieste di chiarimento, con nota 22 gennaio 2015 prot. n. 2351 il Miur ha ribadito l’applicabilità anche alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che obbliga le stazioni appaltanti a pubblicare sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, e precisamente: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.
Tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Gli stessi dati devono essere trasmessi all’ANAC mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, in un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione delle informazioni.
Entro il 30 aprile l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni in formato digitale standard aperto.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 i soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.
Con avviso 30 gennaio 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione rende noto che per agevolare gli adempimenti di cui all’art.1, comma 32, della L.190/2012, l’applicativo sarà utilizzabile fino al prossimo 7 febbraio.