Tirocinio Formativo Attivo: chiarimenti
Con apposita nota di chiarimenti il Miur risponde ai numerosi quesiti pervenuti in merito alle procedure inerenti il II ciclo dei percorsi di TFA: iscrizione, ammissione con riserva, ammissione in soprannumero, congelamento dell’iscrizione, permessi per diritto allo studio, richieste di nulla osta, frequenza per chi abbia conseguito l’abilitazione attraverso i P.A.S.
La nota 29 dicembre 2014 prot. n. 20175 sottolinea innanzi tutto l’esigenza di raccordarsi fattivamente con le Istituzioni accademiche e la necessità di inserire i dati relativi ai risultati delle procedure di selezione sulla piattaforma Cineca.
I candidati risultati vincitori in più di una graduatoria, devono optare per una sola di esse, conservando il diritto alla partecipazione a percorsi di abilitazione successivi per le classi cui rinunciano.
Nelle ipotesi in cui in una regione vi siano, nel novero dei posti banditi dalle Istituzioni accademiche, candidati provenienti da regioni che non hanno attivato le procedure di selezione, le istituzioni accademiche della regione di destinazione sono autorizzate a implementare il contingente loro assegnato per un numero pari di posizioni.
Per quanto concerne le procedure di recupero su posti che siano rimasti ulteriormente disponibili, prioritaria risulta essere la redistribuzione dei candidati attraverso la compensazione tra i posti delle istituzioni accademiche della stessa regione.
Le Istituzioni accademiche possono avviare i percorsi e predisporre forme di recupero dei crediti eventualmente già erogati, destinati ai candidati che in un secondo momento si immatricoleranno usufruendo delle loro II e III scelte.
La nota prosegue illustrando nel dettaglio gli aspetti riguardanti i candidati ammessi con riserva, i candidati da ammettere in soprannumero, i candidati che possono ottenere il congelamento dell’iscrizione, i permessi 150 ore per il diritto allo studio, richieste di nulla osta in entrata e in uscita.
Nei casi in cui un aspirante abbia conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza del percorso abilitante speciale (P.A.S.) e successivamente si trovi nella condizione di aver superato la procedura selettiva T.F.A. per la medesima classe di concorso, la frequenza dei percorsi T.F.A. è consentita esclusivamente per garantire all’aspirante la possibilità di migliorare il punteggio dell’abilitazione nei futuri aggiornamenti delle graduatorie di istituto. Non sarà consentita la doppia valutazione.