Privacy a scuola: gli interventi del Garante

L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato la Relazione sull’attività svolta nel corso del 2014. Numerosi i chiarimenti richiesti in relazione al trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’istruzione scolastica ed universitaria. In particolare gli interventi hanno riguardato i dati pubblicati tramite gli albi scolastici, il documento di programmazione, i siti internet delle scuole.

 

Il principio generale è che i soggetti pubblici, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, possono diffondere dati personali solo qualora tale operazione di trattamento sia ammessa da una norma di legge o di regolamento. La diffusione, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, può durare solo per il tempo necessario allo scopo per il quale è stata effettuata.

Di seguito alcune delle casistiche descritte dalla Relazione 2014, nel paragrafo dedicato all’istruzione scolastica ed universitaria.

 

Con riferimento ai dati pubblicati tramite gli albi scolastici, è stato segnalato al Garante che un istituto statale comprensivo ha affisso agli albi delle scuole ed alle bacheche esterne dei plessi il testo di una comunicazione elettronica in cui risultava visibile l’indirizzo e-mail privato di un docente dell’istituto.

L’Autorità ha rilevato l’illiceità della predetta diffusione e vietato all’istituto l’ulteriore diffusione, con qualunque mezzo, del dato relativo all’indirizzo di posta elettronica personale.

 

Un’altra segnalazione ha riguardato un istituto scolastico statale che, nel documento di programmazione di una classe, al capitolo programmazione alunni dislessici, aveva riportato i nominativi degli alunni affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (dsa). Al riguardo, l’Ufficio ha rilevato la non conformità della predetta condotta alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, nella misura in cui non è risultato effettivamente indispensabile alle finalità perseguite l’indicazione dei nominativi degli studenti affetti da dsa nel citato documento. Non è stato comunque adottato un provvedimento da parte del Collegio, poiché è stato assicurato l’immediato oscuramento dei predetti dati personali dal documento di programmazione della classe.

 

È stato inoltre segnalato che una scuola superiore di secondo grado ha diffuso sul proprio sito internet istituzionale gli elenchi degli alunni, distinti per classe, per supposte finalità di trasparenza. A seguito della richiesta di chiarimenti avanzata dall’Ufficio, l’istituto scolastico ha provveduto all’immediata cancellazione dei predetti elenchi. Al riguardo, è stato, infatti evidenziato che tali dati non rientrano tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza.

 

La Relazione 2014 completa