Adeguamento organici di diritto alle situazioni di fatto a.s. 2015/16

Diramata la nota che impartisce istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2015/2016, adempimento preliminare alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente ed educativo relative al prossimo anno scolastico.

 

Per l’anno scolastico 2015/2016 le dotazioni organiche del personale docente sono state definite secondo le quantità determinate nell'anno scolastico 2011/2012. Ne consegue che l’organico di fatto di ogni regione non potrà in alcun modo superare la consistenza di quello già previsto per l’anno scolastico 2014/2015, incrementato o diminuito dei posti in più o in meno assegnati nell’organico di diritto dell’a.s. 2015/2016. Gli interventi di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto debbono riguardare situazioni sopraggiunte che si rivelino altrimenti ostative al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Con nota 3 luglio 2015, prot. n. 19400 si ribadisce poi l'esigenza che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. La concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. In particolare:

  • nell'istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l'invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto; in caso contrario le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l'incremento del numero delle classi già autorizzate;
  • nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell'incremento di un limitato numero di alunni.

I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo che per il secondo ciclo, comunicheranno agli uffici scolastici regionali, non oltre il giorno 11 luglio sia la variazione del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell'orario obbligatorio all'interno della stessa istituzione scolastica. Non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto.

I Direttori Generali degli UU.SS.RR. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 15 settembre al Sistema Informativo le variazioni in aumento del numero delle classi.

Le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.