Chiarimenti sulle supplenze brevi

Il Miur risponde con una nota di chiarimenti alle numerose segnalazioni riguardanti le situazioni problematiche in cui vengono a trovarsi le istituzioni scolastiche a seguito del divieto, di cui all'art. 1, commi 332 e 333, della legge 190/2014, del conferimento di supplenze brevi per la sostituzione di personale docente e A.T.A.

Per quanto riguarda le assenze del personale docente, la nota 30 settembre 2015, prot. n. 2116 richiama l'attenzione su  quanto già previsto dalla Legge 190/2014 al comma 333, in merito alla  tutela e alla garanzia del diritto allo studio. In ogni caso, che a conclusione del piano straordinario di assunzioni,  sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante  l'utilizzo dell'organico del potenziamento che verrà assegnato ad ogni istituzione  scolastica.

Per quanto riguarda il personale A.T.A., con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, raggiunga la certezza che l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico, tanto da compromettere il diritto allo studio costituzionalmente garantito.