Indicazioni relative ai convegni con diritto di esonero. Novità in vista?
La nota Miur prot. n. 3096 del 2 febbraio scorso chiarisce i termini dell’esonero dal servizio per la partecipazione a convegni e congressi sia al personale della scuola, sia ai promotori di questi eventi, e pare introdurre alcune sostanziali novità. Un commento a cura della dott.ssa Maita Bonazzi.
Il 2 febbraio 2016 la Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR ha emanato la nota prot. n. 3096 avente come oggetto: Indicazioni relative ai convegni con diritto di esonero. La nota, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, chiarisce i termini dell’esonero dal servizio per la partecipazione a convegni e congressi sia al personale della scuola, sia ai promotori di questi eventi e – al contempo – pare introdurre alcune sostanziale novità.
La premessa normativa
La nota fornisce gli elementi normativi cui riferirsi in relazione alla possibilità di ottenere l’esonero dal servizio per la partecipazione a convegni e congressi da parte del personale della scuola.
Nel corso del tempo, infatti, è stata operata dal legislatore una distinzione tra partecipazione a convegni e congressi e partecipazione a percorsi formativi (corsi di aggiornamento, di formazione, di laurea, di perfezionamento…). Una differenziazione, questa, subito chiarita dalla nota AOODGPER prot. n. 3096 mediante la citazione dei riferimenti normativi specificatamente dedicati alla partecipazione a convegni e congressi da parte del personale scolastico, quali:
- l’art. 453 del D.lgs. n. 297/94 (T.U.), che, al comma 1, introduce la possibilità, per il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, di essere autorizzato dal MIUR – compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento – alla partecipazione, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente;[1]
- l’art. 26 comma 11 della L. n. 448/98, che – modificando il comma 2 dell’art. 453 del T.U. – precisa come per la partecipazione […] ai convegni e congressi di cui al comma 1 […] il personale possa essere esonerato dai normali obblighi di servizio […].
La nota precisa quindi che queste disposizioni, pur non riguardando specificatamente le attività formative disciplinate dall’art. 64 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto nel 2007, vanno integrate con queste ultime, al fine di consentire un’ulteriore possibilità di arricchimento e di crescita professionale per il personale scolastico che, in questo modo, vedrà ampliarsi il ventaglio di iniziative cui poter partecipare. Per la partecipazione alle stesse sarà quindi possibile usufruire sia dei cinque giorni di esonero dall’insegnamento annui, sia di un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro, che il dirigente scolastico assicurerà nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio[2] (CCNL).
La nota AOODGPER prot. n. 3096 prosegue quindi distinguendo le iniziative promosse da soggetti accreditati o riconosciuti come Enti di formazione da parte del MIUR, ai sensi della Direttiva ministeriale n. 90 del 1 dicembre 2003, e le iniziative promosse da soggetti NON accreditati o riconosciuti. Nell’operare quest’ultima distinzione, la nota introduce però due sostanziali novità.
I soggetti accreditati per la formazione del personale della scuola
La materia dell’autorizzazione e del riconoscimento delle iniziative di formazione per il personale della scuola è regolata dal CCNL del Comparto scuola 2006-2009 (Capo VI – la formazione, art. 67); lo specifico caso dell’accreditamento e del riconoscimento, a livello nazionale, degli Enti è tuttora regolamentato dalla già citata Direttiva ministeriale n. 90/2003. Sulla base di tale Direttiva, gli Enti e le Associazioni interessati, se in possesso di specifici requisiti, possono chiedere al MIUR, entro il 30 settembre di ciascun anno, di essere inclusi entro appositi elenchi nazionali che raccolgono i soggetti considerati accreditati o comunque qualificati[3] per erogare formazione al personale della scuola. Dall’inserimento entro tali elenchi consegue anche il diritto di esonero per il personale scolastico che partecipi alle iniziative di formazione[4] da loro organizzate. Il link indicato dalla nota n. 3096 per rintracciare questi elenchi è il seguente: http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml
Va poi precisato che esistono Istituzioni ed Enti che il Ministero[5] considera di per sé accreditati per la formazione del personale della scuola e per le cui iniziative il personale potrà avvalersi del diritto di esonero: le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari (www.crui.it), gli Istituti e gli Enti di Ricerca promossi e riconosciuti dal MIUR (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/enti-di-ricerca/elenco-enti), ma anche gli Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell'Unione Europea le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani e le Istituzioni scolastiche (singolarmente, in rete e/o in consorzio).
Non necessitando di ulteriori autorizzazioni da parte dell’Amministrazione scolastica, per le suddette categorie di Enti i dirigenti scolastici dovranno semplicemente verificarne la presenza all’interno delle banche dati aggiornate e su indicate, prima di concedere l’esonero.
Il diritto di esonero per singoli corsi destinati al personale della scuola
La nota MIUR AOODGPER prot. n. 3096, con l’elencazione delle diverse iniziative per le quali è possibile ottenere il diritto di esonero, sembra poi voler ampliare in modo sensibile le opportunità formative del personale docente.
I corsi di formazione riconosciuti ai sensi della Direttiva ministeriale 90/2003
La Direttiva ministeriale 90/2003 prevede, oltre all’accreditamento e il riconoscimento di Enti e Associazioni, anche il riconoscimento di singoli corsi organizzati da Enti e Associazioni che offrono formazione ma che non sono accreditati o riconosciti ai sensi della Direttiva stessa. Demanda agli UU.SS.RR. il riconoscimento di corsi d’interesse locale, mentre lascia al MIUR e al suo Comitato Tecnico[6] quello dei corsi d’interesse nazionale. Fissa quindi perentoriamente al 31 marzo di ogni anno il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte dei Soggetti proponenti e dispone infine, per i corsi riconosciuti, la pubblicazione in apposito elenco entro il 1° settembre, per consentirne l’inserimento dentro il Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento di ciascuna Istituzione scolastica. I docenti interessati alla frequenza di questi corsi potranno quindi avvalersi del diritto di esonero ai sensi dell’art. 64 del CCNL.
I Convegni e i Congressi con diritto di esonero ai sensi dell’art. 453 del T.U.
Ciò che però introduce la nota MIUR AOODGPER prot. n. 3096 è la possibilità, per Enti e Associazioni che non abbiano un carattere prettamente formativo, di presentare domanda di esonero per singole e specifiche iniziative. I Soggetti cui la nota si riferisce sono: Istituzioni pubbliche, Associazioni particolarmente rappresentative all’interno del mondo scolastico o che coinvolgano un numero preponderante di partecipanti del settore scuola o infine […] Enti di formazione accreditati dalle Regioni o da realtà riconosciute dal CONI per quanto riguarda l’area motoria e sportiva. È questa una possibilità introdotta certamente dall’art. 453 del Testo Unico, ma, differentemente da quanto disposto dallo stesso, questa nota amplia, da un lato, le possibilità formative dei docenti non limitandole ai Convegni e a Congressi di associazioni professionali di categoria; demanda, dall’altro, agli UU.SS.RR. la concessione del diritto di esonero per iniziative d’interesse locale. Il MIUR manterrà quindi d’ora in avanti la concessione del diritto di esonero per le sole iniziative nazionali. Per queste ultime, la nota MIUR AOODGPER prot. n. 3096 fornisce infatti l’indirizzo mail della Direzione Generale per il Personale della Scuola da utilizzare (dgpers.ufficio4@istruzione.it) e il modello da compilare per richiedere l’autorizzazione all’esonero (da inviare almeno trenta giorni prima rispetto alla data di svolgimento dell’evento).
Altre singole iniziative
La nota MIUR AOODGPER prot. n. 3096 non manca infine di ricordare le altre iniziative per le quali è previsto il diritto di esonero:
- quelle organizzate dalla singola istituzione scolastica, per il solo personale della medesima;
- quelle patrocinate dall’Ufficio Scolastico Regionale competente o dal MIUR;
- quelle organizzate in accordo con l’Amministrazione frutto di collaborazioni disciplinate da Protocolli d’intesa o da altri atti che andranno, di volta in volta, citati nella domanda di esonero.
Attestati di partecipazione e riconoscimento di crediti formativi
Due sono poi le precisazioni con le quali si chiude la nota MIUR AOODGPER prot. n. 3096. Gli Enti pubblici non sono tenuti al rilascio di attestati di partecipazione o di presenza, poiché l’istituzione scolastica interessata, ai sensi dell’art. 15 della L. 183/11, può verificarle direttamente presso l’ente promotore. Le attività di aggiornamento non comportano, di per se stesse, il riconoscimento di crediti formativi; le iniziative autorizzate dal MIUR o dall’U.S.R., oltre a consentire l’esonero dal servizio, possono essere tenute in considerazione nell’ambito di specifiche e singole procedure di selezione (nel caso, basterà menzionare gli estremi dell’iniziativa: denominazione, argomento trattato, data ed Enti promotori).
Conclusioni
È possibile una lettura delle novità introdotte dalla nota AOODGPER prot. n. 3096 alla luce della 107/15 che vuole la formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale per i docenti. L’ampliamento delle possibilità formative trova infatti entro questa cornice una naturale collocazione, mentre la delega agli UU.SS.RR. pare volta a una semplificazione e uno snellimento delle procedure amministrative ad esse connesse. Ciò non toglie, tuttavia, che la concessione del diritto di esonero per iniziative non prioritariamente formative (ma, ad esempio, prettamente culturali o magari ricreative) dovrà necessariamente trovare una regolamentazione all’interno dei singoli Uffici Scolastici Regionali, mediante quantomeno la definizione di criteri sulla base dei quali accordare o meno l’esonero ai sensi dell’art. 453 del D.lgs. 297/94.
Maita Bonazzi
[1] Il comma 6 dell’art. 453 del T.U. stabilisce anche che: Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo [ndr. compresa la partecipazione a convegni e congressi] è valido a tutti gli effetti come servizio d’istituto nella scuola.
[2] Il comma 7 dell’art. 64 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto nel 2007 stabilisce inoltre che le opportunità dei cinque giorni di esonero e/o dell’adattamento dell’orario di lavoro possano essere fruite dal personale docente sia nel caso in cui partecipi alle iniziative in veste di formatore, sia nel caso in cui partecipi come discente, comunque sempre per un massimo di cinque giorni di esonero ad anno scolastico.
[3] Le FAQ elaborate dalla Direzione Generale per il personale scolastico precisano come non ci sia alcuna differenza, negli effetti, tra Soggetto accreditato e Soggetto qualificato. Il soggetto accreditato è esterno al mondo della scuola, mentre quello qualificato è un’Associazione professionale o disciplinare collegata a comunità scientifiche (http://archivio.pubblica.istruzione.it/docenti/accreditamento.shtml#accreditamento).
[4] Le iniziative formative promosse da Soggetti accreditati o qualificati danno diritto all’esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 4, comma 6, Direttiva 90/2003).
[5] La Direttiva ministeriale n. 90/2003, all’art. 1 commi 2-3, e il CCNL Comparto Scuola sottoscritto nel 2007, all’art. 67, comma 2.
[6] L’art. 7 della Direttiva ministeriale 90/2003 ha previsto l’istituzione di un apposito Comitato tecnico scientifico per l’accreditamento dei Soggetti che offrono formazione, per la qualificazione delle Associazioni professionali e/o disciplinari e per il riconoscimento di singoli corsi.