Adeguamento organici dell’autonomia alle situazioni di fatto
Diramate le istruzioni Miur in materia di adeguamento delle consistenze degli organici dell’autonomia del personale docente alle situazioni di fatto, adempimento preliminare alle operazioni di sistemazione e nomina per l'a.s. 2016/17, e alla piena realizzazione dei servizi scolastici che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico dell’autonomia.
I Direttori Generali degli UU.SS.RR. stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, e a seguire daranno corso alla fase di informazione alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri.
Le azioni di adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive disponibilità di personale, tenendo presente l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione.
Il personale docente titolare in esubero che non abbia trovato posto intero nell’organico dell’autonomia considerando anche i posti di potenziamento e i posti dell’adeguamento alle situazioni di fatto, sarà assegnato su classi di concorso per le quali possiede i titoli di accesso.
Nelle operazioni di adeguamento andrà prioritariamente considerata la possibilità per i dirigenti scolastici di autorizzare, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o dell’insegnamento di alcune discipline per gruppi separati. I nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni sono concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. La concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Accorpamenti di classi saranno disposti allorché il numero degli alunni risulti inferiore a quello preventivato.
Non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi successivamente al 15 settembre. I Dirigenti scolastici avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico dell’autonomia, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe comprendendo anche le situazioni riguardanti il recupero dei debiti formativi. I Dirigenti scolastici e in ultima istanza gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno alla autorizzazione alla creazione di nuove classi, tenendo conto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione. Le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre.
Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completerà l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore curriculari o, comunque, una disponibilità di ore curriculari che consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni orari residuati dalla determinazione dell’organico dell’autonomia e alle ore derivanti dalla concessione del part-time, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità.
Gli spezzoni sino a 6 ore sono attribuiti dai dirigenti scolastici ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso. Le ore aggiuntive all’orario di lavoro così conferite saranno retribuite sino al 30 giugno 2017, fatta eccezione per le cattedre già strutturate su basi orarie eccedenti le 18 ore settimanali.
La nota 22 luglio 2016, prot. n. 19990 prosegue con indicazioni dettagliate suddivise per tipologia di scuola e grado d’istruzione: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Per quanto riguarda i posti di sostegno, non sono possibili ulteriori adeguamenti salvo le deroghe che si renderanno necessarie in applicazione della sentenza Corte Cost. n. 80/2010. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato l’effettiva presenza degli alunni nelle classi, la regolarità della documentazione richiesta e la ricorrenza delle condizioni previste dalla sentenza.