Commissioni concorso docenti: requisiti più "elastici"
Dal momento che in alcune regioni non è stato possibile reperire un numero sufficiente di componenti aggregati per l'accertamento di conoscenze informatiche e competenze linguistiche, il Miur ha stabilito la possibilità di prescindere dai requisiti previsti (ferma restando la conferma in ruolo) e, in caso di ulteriori mancanze, la nomina di esperti di comprovata competenza nel settore.
In alcune regioni sede del concorso per il reclutamento di personale docente non è stato possibile reperire un numero sufficiente di presidenti, commissari e componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche; conseguentemente alcuni Uffici Scolastici regionali hanno disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle relative candidature. Ad esito del suddetto rinnovo della procedura, tuttavia, permane in alcuni casi la mancanza di candidature.
Pertanto, al fine di non compromettere il corretto e regolare svolgimento del concorso, con ordinanza 14 luglio 2016 prot. n. 571 il Miur modifica l'art. 2, co. 4 dell'ordinanza 23 febbraio 2016 n. 97 (Composizione delle commissioni giudicatrici) disponendo che, ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche, il dirigente dell’USR può prescindere dai requisiti previsti dal decreto del 23 febbraio 2016 n. 96, ferma restando la conferma in ruolo.
Qualora nemmeno in questo modo sia possibile reperire componenti aggregati, il dirigente dell’USR può ricorrere con proprio decreto motivato alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata competenza nel settore.