Periodo di prova docenti neoassunti in fase B e C
Il Miur ha dato disposizioni in merito al periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti nelle fasi B e C del Piano assunzioni straordinario di cui alla legge 107/2015. Il percorso formativo è obbligatorio e ha una durata complessiva di 50 ore.
Con decreto 2 maggio 2016, prot. n. 290 il Miur ha dato disposizioni inerenti il periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti nelle fasi B e C del Piano assunzioni straordinario di cui alla legge 107/2015. Solo per il corrente anno scolastico possono effettuare il periodo di prova i docenti neoassunti che:
- hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza in scuola di grado scolastico diverso da quello di immissione in ruolo, purché su classe di concorso affine;
- sono stati nominati in fase C su istituti di istruzione secondaria di II grado, e sono stati chiamati a prestare il loro servizio presso scuole di grado o ordine diverso.
Il tutor è nominato in base alle specifiche professionalità e competenze, con particolare riguardo alle iniziative progettuali, didattiche e metodologiche dell’area di impiego del neoassunto.
Il docente neoassunto segue obbligatoriamente il percorso formativo previsto, per una durata complessiva di 50 ore. L'amministrazione scolastica territoriale, in collaborazione con le scuole polo, organizza l'attività formativa anche attraverso la rimodulazione delle diverse fasi previste.
L'Istituzione scolastica presso cui il neoassunto docente presta servizio provvede a fornire gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato. Il dirigente scolastico dell'istituto di titolarità giuridica del docente interessato, sulla base degli elementi istruttori forniti, emana il provvedimento di conferma in ruolo.