Istruzione degli adulti: disposizioni a.s. 2015/16
In risposta ad alcuni quesiti pervenuti, il Miur ha diramato alcune indicazioni a carattere transitorio relative alla valutazione periodica e finale, alla valutazione intermedia, all’ammissione agli esami di stato e alla regolarità della frequenza degli iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello nel corrente anno scolastico.
La circolare 17 marzo 2016 n. 3 si sofferma sui seguenti aspetti:
- La valutazione periodica e finale è definita ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DPR 263/12, sulla base del Patto formativo individuale con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico frequentato dall’adulto.
Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
La misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.
Agli adulti ammessi al periodo successivo viene rilasciata la certificazione di accesso, il cui modello è predisposto Commissione.
- La valutazione intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze relative alle discipline, da acquisire ad esito del percorso di studio personalizzato (PSP) al termine dell’anno di riferimento.
Qualora venga accertato un livello insufficiente di acquisizione delle suddette competenze, il consiglio di Classe comunica all’adulto e alla Commissione le carenze individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel secondo anno, a cui l’adulto può comunque avere accesso.
- Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, sono ammessi all'esame di Stato.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati.
- Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale.
Il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti.
Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.