Abilitazioni all'estero: chiarimenti
A seguito di false notizie circolate in merito all’immediato riconoscimento da parte del Miur di titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, il Ministero ha diramato alcuni chiarimenti sui principi e sulla relativa procedura.
È priva di fondamento la notizia relativa a 500 decreti emanati dal Miur per il riconoscimento di titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in Romania, come anche quella secondo cui il Ministero ha stipulato convenzioni tra Università italiane e/o straniere, o con enti privati per il riconoscimento dei titoli.
Sull’argomento il Miur chiarisce che non esiste un “riconoscimento automatico” dei titoli ottenuti all’estero. La Direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia dal d.lgs. n. 15/2016, prevede la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti.
Tutti gli esami del percorso abilitante, nonché il tirocinio, devono essere svolti nel Paese che rilascia il titolo abilitante e nella lingua di quel Paese. Il riconoscimento del titolo in Italia può essere richiesto solo per gli insegnamenti per i quali il docente si è legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano.