Supplenze a.s. 2016/17: indicazioni operative
Diramate da parte del Miur le annuali istruzioni in merito al conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. I relativi contratti, come disposto dalla Legge c.d. “Buona Scuola”, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.
Con nota 1 settembre 2016 prot. n. 24306 il Miur ha fornito istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2016/17.
Ai sensi dell’art. 1, comma 131 della legge 107/2015, dal 1° settembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.
Analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, la stipula del contratto, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).
Nel caso in cui al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc.) devono essere pubblicate in tempo utile sui siti istituzionali degli UU.SS.RR., in modo che le relative procedure, fasi e adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili.
La nota riporta le istruzioni distinte per il personale docente, educativo e ATA, e contiene indicazioni puntuali relativamente a: supplenze brevi, posti di sostegno, licei musicali e coreutici, conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, supplenze su posti part-time, priorità di scelta della sede, assunzioni ai sensi della Legge n. 68/99, presentazione della documentazione di rito.