Istituti tecnici superiori: unità di costo standard
La rendicontazione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, dev’essere effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS). Con apposito provvedimento il Miur procede alla relativa definizione.
Con il decreto n. 713 del 16 settembre 2016 sono state emanate le “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani”.
Il decreto sopra citato prevede all’articolo 4 che la rendicontazione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, venga effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS).
Con Decreto Direttoriale 28 novembre 2017 prot. n. 1284 il Miur illustra la definizione delle unità di costo standard (U.C.S.) dei percorsi I.T.S..
Le Unità di costo standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore sono di seguito specificate:
- UCS ora percorso, legata al processo quale svolgimento del percorso in termini di numero di ore erogate;
- UCS allievi formati, legata al risultato quale svolgimento del percorso in termini di numero degli allievi formati.
Il peso percentuale delle UCS suddette è così individuato:
- 35% per l’UCS ora percorso;
- 65% per l’UCS allievi formati.
Sulla base dell’individuazione delle UCS e della determinazione del relativo peso percentuale si determina il contributo finale ammissibile, sulla base degli indicatori finali riguardanti la durata del percorso e il numero degli allievi formati. Il tetto massimo di spesa ammissibile, compresa la quota parte coperta da un eventuale cofinanziamento privato, rimane in ogni caso stabilito dal risultato del calcolo per la determinazione del contributo ammissibile considerando le diverse durate standard dei percorsi ed un numero standard di allievi formati pari a 25.
Le Amministrazioni regionali nell’ambito della loro competenza adottano i provvedimenti necessari per l’applicazione delle Unità di costo standard, individuate dal presente decreto al fine di rendere uniforme su tutto il territorio nazionale la rendicontazione dei percorsi ITS, anche in rapporto alle operazioni finanziate con i Fondi Europei.