Nuove norme sull’accompagnamento dei minori
I genitori dei minori di 14 anni potranno autorizzare le scuole a consentirne l’uscita autonoma al termine delle lezioni: sono state definitivamente approvate le nuove norme sull’accompagnamento dei minori di 14 anni previste dalla legge di conversione del cosiddetto decreto legge fiscale.
L’esigenza di intervenire in questa specifica materia è sorta all’indomani della pubblicazione, lo scorso settembre, di un’ordinanza della Corte di Cassazione che aveva abbracciato un’interpretazione particolarmente rigorosa delle attuali disposizioni in materia di obblighi di vigilanza nei confronti dei minori. A seguito di questa ordinanza molti dirigenti scolastici avevano emanato specifiche circolari per impedire l’uscita autonoma da scuola delle alunne e degli alunni con età inferiore ai 14 anni. Provvedimenti che hanno determinato proteste e preoccupazioni da parte delle famiglie, che si sono trovate anche nell’evidente difficoltà di contemperare la presenza quotidiana all’uscita della scuola dei propri figli con l’orario di lavoro. Gli stessi docenti si sono visti costretti a dover prolungare la loro presenza nei locali scolastici anche oltre l’orario di lavoro.
Con l’ordinanza della Cassazione è emersa la mancanza, nel nostro ordinamento, di una disciplina specifica sulla questione, che tra l’altro garantisse l’uniformità normativa su tutto il territorio nazionale. Le novità approvate prevedono che d’ora in poi i genitori dei minori di 14 anni potranno legittimamente autorizzare le scuole frequentate dai propri figli a consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione da parte della famiglia avrà l’effetto di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
Riportiamo il testo dell'art. 19 bis del decreto legge n. 148/2017, introdotto dalla legge di conversione n. 172/2017, e rubricato "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici":
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.