Pensioni: le novità della Legge di Bilancio
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto diverse innovazioni in campo pensionistico. In particolare le novità riguardano il cumulo della contribuzione da diverse casse e il pensionamento in regime sperimentale donna (c.d. opzione donna). In considerazione dei gravi eventi sismici e meteorologici che hanno interessato alcune regioni, il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 13 febbraio.
La Legge 232/2016, approvata dai due rami del Parlamento prima delle dimissioni del Presidente Renzi, ha introdotto diverse innovazioni in campo pensionistico. Tali innovazioni, per le quali, peraltro, si attende la pubblicazione delle circolari applicative, non potevano essere recepite, quindi, dal D.M. n. 941/2016 e della circolare del MIUR n. 38646/2016, relative al pensionamento del personale del comparto scuola, che fissavano quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 20.01.2017, successivamente rinviato al 13.02.2017 con nota MIUR 20.01.2017, prot. n. 2718, in considerazione dei gravi eventi sismici e meteorologici che hanno interessato alcune regioni.
La L. 232/2016 ha introdotto novità in merito:
- al cumulo della contribuzione da diverse casse;
- al pensionamento in regime sperimentale donna.
Nello specifico:
- Il “cumulo” (definito anche “totalizzazione contributiva”) consiste nella possibilità, ai soli fini del “Diritto a Pensione”, di mettere insieme i contributi versati in casse previdenziali diverse pur non avendo effettuato la “Ricongiunzione dei contributi” (l’unificazione di tutti i contributi in un’unica cassa contributiva), ossia non scegliendo la “Totalizzazione di cui al D.Lgs 42/2006”, ovvero il “computo in Gestione Separata”. La Legge 228/2012 aveva già introdotto il “cumulo” limitandolo, in via ordinaria, a coloro che non avevano perfezionato il diritto autonomo a pensione (20 anni di accrediti contributivi) in alcuna cassa previdenziale, quindi limitandone l’efficacia al conseguimento esclusivo della pensione di vecchiaia. Con la novazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, il cumulo interessa tutte le casse previdenziali (comprese le gestioni previdenziali dei liberi professionisti che erano state escluse dalla L. 228/2012) e può essere utilizzato anche in presenza di diritto autonomo perfezionato in almeno una cassa previdenziale.
- Il regime sperimentale donna (c.d. opzione donna) era un metodo di pensionamento riservato solo alle lavoratrici, che aveva terminato la sua efficacia, nel far maturare il diritto a tale prestazione pensionistica, il 31.12.2015. La Legge di Bilancio 2017 ha esteso il periodo di efficacia nella maturazione del diritto dal 31.12.2015 al 31.07.2016. Lo slittamento del temine non cancella l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aumento della speranza di vita degli italiani, pertanto potranno accedere al regime sperimentale donna tutte le lavoratrici che sono nate entro il 1957 e che hanno perfezionato 35 anni di contribuzione entro il 31.07.2016.
Sarebbe inutile ricordare le motivazioni alla base delle quali vi è la necessità di recepire le dimissioni dei lavoratori del comparto scuola in congruo anticipo rispetto alla finestra unica di pensionamento, fissata al 1° settembre di ogni anno, perché investono le varie fasi di sviluppo dell’organizzazione dell’intero sistema scolastico sul territorio nazionale.
La circolare Miur 19 gennaio 2017 prot. n. 2473 ha stabilito che tutti i lavoratori che potrebbero far vantare, entro il 31.12.2017, il perfezionamento:
- del diritto a pensione di vecchiaia (età anagrafica di 66 anni + 7 mesi) in regime di cumulo di cui alla L.228/2012 così come modificata dalla L.232/2016;
- del diritto a pensione anticipata (anzianità contributiva di 42 anni + 10 mesi per gli uomini, ovvero 41 anni + 10 mesi per le donne) in regime di cumulo di cui alla L.228/2012 così come modificata dalla L.232/2016;
- del diritto a pensione di vecchiaia (età anagrafica di 65 anni + 7 mesi) in regime di totalizzazione ai sensi del D. Lgs 42/2006;
- del diritto a pensione anticipata (anzianità contributiva di 40 anni + 7 mesi) in regime di totalizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2006;
devono comunque presentare, con le procedure telematiche ordinarie previste su “istanze on-line”, le dimissioni entro il 13.02.2017 scegliendo appositamente le voci già presenti.
La stessa circolare ha stabilito che tutte le lavoratrici che potrebbero far vantare il perfezionamento:
- del diritto a pensione di anzianità, in regime sperimentale donna, con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni + 7 mesi di età entro il 31.07.2016, in regime di opzione ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L. 243/2004, come da ultimo modificato dalla L.232/2016;
potranno presentare le dimissioni on-line con le procedure che verranno aperte telematicamente dal 27 gennaio al 28 febbraio 2017.
Si mette in evidenza che sarebbe opportuno aver cura di scegliere l’opzione specifica circa la volontà di non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione.
Infine, la stessa circolare già citata, rammenta che i lavoratori che rientrano nell’ottava salvaguardia (di cui al co.216 let. e) della L.232/2016), cioè i lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’art.42 co.5 del D.Lgs. 151/2011 (let e-ter) art.24 co.14 del D.L. 201/2011), possono accedere al trattamento pensionistico con i requisiti in vigore prima della Riforma Monti-Fornero purché perfezionati per la decorrenza del trattamento pensionistico entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L.201/2011. Tale personale potrà presentare richiesta di accesso al beneficio al competente Ispettorato territoriale del lavoro entro il 2 marzo 2017. Tale personale sarà successivamente informato dell’eventuale riconoscimento del beneficio della salvaguardia: solo dopo sarà possibile avere indicazioni circa i tempi e le modalità nel beneficio della salvaguardia. Solo ad esito della complessa procedura sarà possibile fornire indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione di cessazione.