24 cfu per l’accesso al concorso docenti: precisazioni
Il Miur ha fornito chiarimenti sulla documentazione e le attività necessarie per l’acquisizione dei 24 crediti formativi universitari, quali requisito per l’accesso al concorso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.
Per la partecipazione ai relativi concorsi il candidato dovrà produrre una certificazione attestante il raggiungimento dei 24 CFU, che dovrà essere rilasciata esclusivamente dall’Istituzione presso la quale gli stessi sono stati acquisiti.
Nel caso di competenze acquisite nel corso del curriculum precedente dello studente, la certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento, rilasciato dall’Istituzione che per ultima ha erogato le attività formative richieste.
In caso di crediti acquisiti in tempi e/o presso Istituzioni diverse, la singola università potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa; sulla base delle suddette attestazioni l’Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale.
I crediti conseguiti nei SSD indicati dal D.M. 616/17 non sono automaticamente attestabili come validi per il percorso formativo in parola. Tale validità dipende, infatti, dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività formative svolte.
Con riferimento agli esami sostenuti nei diplomi di laurea del vecchio ordinamento si precisa che un esame semestrale può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari a 12 CFU. L’attribuzione dello specifico SSD è attestata dall’università presso cui l’esame è stato sostenuto. Devono essere acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 ambiti dei quattro indicati dal D.Lgs. 59/2017.
I crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFU possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti di possesso di crediti in determinati SSD per l’accesso alle classi concorsuali per l’insegnamento.
La nota 25 ottobre 2017 prot. n. 29999 prosegue con indicazioni per gli iscritti a un Dottorato o una Scuola di Specializzazione, e in merito al semestre aggiuntivo.
Non potranno introdursi limitazioni numeriche all’accesso degli aspiranti candidati al percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU. Nel caso di difficoltà logistiche del singolo ateneo, lo stesso potrà attivare convenzioni con altri atenei o replicare più cicli nel corso di uno stesso anno accademico.