Anagrafe degli studenti: le nuove istruzioni
Pubblicati da parte del Miur il decreto e l’allegato tecnico concernenti le nuove regole che definiscono l’organizzazione, il funzionamento, nonché la consultazione dei dati contenuti nell’Anagrafe nazionale degli studenti.
L'Anagrafe nazionale degli studenti, costituita presso il Miur, opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato degli alunni, per sostenere e vigilare la realizzazione e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ed è utilizzata anche per l'adempimento dei compiti istituzionali del Ministero e come supporto per la valutazione del sistema scolastico, nonché come strumento di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.
L'Anagrafe contiene i dati degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, inclusi i dati sulla valutazione e quelli degli alunni dell'infanzia e dei centri territoriali per l'istruzione degli adulti. Acquisisce altresì dalle istituzioni scolastiche e formative i dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili. Contiene inoltre, in una partizione separata, i dati indispensabili a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi, utili per la loro integrazione scolastica.
L'Allegato tecnico al decreto 25 settembre 2017 prot. n. 692 individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Miur dei dati personali degli studenti contenuti nell'Anagrafe avvenga esclusivamente in forma aggregata, o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell'interessato. Nel medesimo Allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati da parte dei soggetti che provvedono alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di finalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati acquisiti all'Anagrafe sono conservati fino al termine dell'anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico, ad eccezione delle informazioni concernenti gli esiti finali della scuola secondaria di secondo grado, che, in attesa della realizzazione del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, sono conservate per un cinquantennio a decorrere dal conseguimento del titolo di studio finale, al fine di consentire alle Università la verifica dei titoli di studio autocertificati.
Le istituzioni scolastiche comunicano all'Anagrafe i seguenti dati personali relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni: dati anagrafici; codice fiscale; dati relativi al percorso scolastico; esiti dei percorsi scolastici.
I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono responsabili in ordine all'esattezza e all'aggiornamento dei dati comunicati all'Anagrafe.