Esami di Stato 2018: presentazione domande

Rese note da parte del Miur tempistica e modalità di partecipazione dei candidati interni ed esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'a.s. 2017/18. Confermato il consueto termine di presentazione delle domande entro il 30 novembre.

Con circolare 10 ottobre 2017, n. 8 il Miur fornisce modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e disposizioni relative alla procedura di assegnazione dei candidati per l’a.s. 2017/18.

Ecco il quadro delle scadenze:

Termine presentazione domanda

Soggetti interessati

Destinatari domanda

30 novembre 2017

Alunni dell’ultima classe (Candidati interni)

Dirigente scolastico della scuola frequentata

31 gennaio 2018

Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)

Dirigente scolastico della scuola frequentata

30 novembre 2017

Candidati esterni

Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza

20 marzo 2018

Alunni con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2018 e prima del 15 marzo 2018 (Candidati esterni)

Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza

30 novembre 2017

Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (Regione Lombardia)

Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza

30 novembre 2017

Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (Province Autonome di Trento e Bolzano)

Dirigente/direttore della sede dell’istruzione formativa frequentata per il corso annuale

30 novembre 2017

Candidati detenuti

Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale

31 gennaio 2018

Domande tardive

 

Candidati interni

Dirigente scolastico della scuola frequentata

 

Candidati esterni

Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza

Ricordiamo che la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 20 giugno 2018, alle ore 08.30.

 

Alunni dell’ultima classe

Gli alunni che frequentano l’ultima classe sono ammessi agli esami di Stato se, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

 

Alunni dell’ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello

Sono ammessi agli esami di Stato gli adulti iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione di secondo livello che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione,  l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.

 

Alunni della penultima classe

Gli alunni che frequentano la penultima classe possono chiedere, per abbreviazione per merito, di accedere direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo a condizione:

  • che abbiano riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento,
  • che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado,
  • che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.

 

Candidati esterni

Possono presentare istanza di partecipazione all’esame di Stato come candidati esterni coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
  • essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  • avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
  • essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico;
  • aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2018.

I candidati esterni sostengono gli esami di Stato sui percorsi del nuovo ordinamento. Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato dei corsi quadriennali sperimentali, dei percorsi di istruzione di secondo livello  per adulti e degli indirizzi del previgente ordinamento (fatta eccezione per il "Liceo della Comunicazione - indirizzo sportivo", ad esaurimento).

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare per accertare la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. In particolare, sostengono l’esame preliminare i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.

 

Domande di partecipazione

La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza.

I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame, e devono dichiarare la lingua e/o le lingue straniere presentate.

 

Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della domanda di partecipazione all’esame di Stato.

Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.

Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati. Il versamento del contributo è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

 

Adempimenti del dirigente scolastico

L'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati esterni è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame cui essi sono stati assegnati.

Il dirigente scolastico ha l’obbligo di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ove necessario, invita i candidati a perfezionare l’istanza. Tale adempimento dev’essere effettuato prima delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare all’Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili.